COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.5. RICORSO A.C. ARDITA PERO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 30/4/2008 – Squalifica per sei giornate giocatore Guerretta Davide – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
9.2.5. RICORSO A.C. ARDITA PERO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
42 del 30/4/2008 – Squalifica per sei giornate giocatore Guerretta Davide – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Ardita Pero ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale
di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 42 del 30/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per
sei giornate a carico del giocatore Guerretta Davide : “per aver offeso un giocatore avversario di colore, proferendogli
ulteriore offesa denigratoria di stampo razziale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Ardita Pero e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato che l’offesa aventi combinati razzisti é effettivamente stata rivolta al
calciatore di colore n. 14 della Società A.C. Feletto;
avuto riguardo all’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che attribuisce fede privilegiata alle dichiarazioni del direttore di gara;
ritenuta consona la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, rispetto ai fati descritti;
visto l’art. 11, comma 1 e 2 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Adita Pero;
• di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Guerretta Davide;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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