COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.5. RICORSO A.C. ARDITA PERO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 30/4/2008 – Squalifica per sei giornate giocatore Guerretta Davide – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 07 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 9.2.5. RICORSO A.C. ARDITA PERO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 30/4/2008 – Squalifica per sei giornate giocatore Guerretta Davide – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Ardita Pero ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 42 del 30/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Guerretta Davide : “per aver offeso un giocatore avversario di colore, proferendogli ulteriore offesa denigratoria di stampo razziale”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Ardita Pero e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato che l’offesa aventi combinati razzisti é effettivamente stata rivolta al calciatore di colore n. 14 della Società A.C. Feletto; avuto riguardo all’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che attribuisce fede privilegiata alle dichiarazioni del direttore di gara; ritenuta consona la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, rispetto ai fati descritti; visto l’art. 11, comma 1 e 2 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Adita Pero; • di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Guerretta Davide; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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