COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. GRUMOLO DELLE ABBADESSE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 18/4/2011 giocatore Benshimov Said – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. GRUMOLO DELLE ABBADESSE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n.
42 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 18/4/2011 giocatore Benshimov Said – Campionato Juniores
Provinciale
La Società AC. Grumolo delle Abbadesse ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 42 del 23/4/2008, con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica sino al 18/4/2011 a carico del giocatore Benshimov Said : “espulso per offese all’arbitro, si
avvicinava allo stesso e dava una forte testata alla fronte del direttore di gara procurandogli momentaneo dolore fisico,
non contento colpiva con un violento schiaffo la mano dello stesso facendogli volare il fischietto procurandogli dolore
fisico; veniva allontanato con forza dai compagni di squadra e durante il tragitto lo minacciava”.
La Commissione Disciplinare
preliminarmente osserva che il ricorso presentato dall’A.C. Grumolo delle Abbadesse risulta inammissibile perché
inoltrato tardivamente, a termini regolamentari scaduti (vedi art. 46, comma 4 del C.G.S. che dispone che “i ricorsi di
secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare territoriale entro il settimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare”)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A.C. Grumolo delle Abbadesse,
• di confermare la squalifica sino al 18/4/2011 nei confronti del giocatore Benshimov Said;
• di disporre l’addebito della tassa gara reclamo non versata.
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