COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 giocatore Niakhasso Bakary – Campionato Provinciale Giovanissimi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 giocatore Niakhasso Bakary – Campionato Provinciale Giovanissimi La Società A.D.C. Eclisse CareniPievigina ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 40 del 23/4/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 30/6/2008 a carico del giocatore Niakhasso Bakary : “perché in qualità di capitano é tenuto a rispondere degli atti di violenza in danno a ufficiali di gara da parte di un giocatore della propria squadra non identificato; preso atto della risposta da parte dello stesso e della Società Eclisse CareniPievigina in cui rimaneva inevasa la richiesta di segnalare il nome del giocatore che colpiva l’arbitro con un’abbondante schizzata di acqua e fango sulla schiena e sulla nuca, senza che il direttore di gara riuscisse ad identificarne con certezza l’autore, benché riconoscesse Niakhasso Baary tra i due giocatori che lo seguivano lungo il tragitto nel rientro negli spogliatoi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.D.C. Eclisse CareniPievigina e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha integralmente confermato il rapporto di gara, escludendo la presenza di tesserati della squadra avversaria l momento del fatto in esame; visto anche l’art. 3, comma 2 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.D.C. Eclisse CareniPievigina; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2008 a carico del giocatore Bakhasso Bakary La tassa reclamo non é stata versata
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