COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 giocatore Niakhasso Bakary – Campionato Provinciale Giovanissimi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 14 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n.
40 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 30/6/2008 giocatore Niakhasso Bakary – Campionato Provinciale
Giovanissimi
La Società A.D.C. Eclisse CareniPievigina ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 40 del 23/4/2008, con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica sino al 30/6/2008 a carico del giocatore Niakhasso Bakary : “perché in qualità di capitano é
tenuto a rispondere degli atti di violenza in danno a ufficiali di gara da parte di un giocatore della propria squadra non
identificato; preso atto della risposta da parte dello stesso e della Società Eclisse CareniPievigina in cui rimaneva inevasa
la richiesta di segnalare il nome del giocatore che colpiva l’arbitro con un’abbondante schizzata di acqua e fango sulla
schiena e sulla nuca, senza che il direttore di gara riuscisse ad identificarne con certezza l’autore, benché riconoscesse
Niakhasso Baary tra i due giocatori che lo seguivano lungo il tragitto nel rientro negli spogliatoi”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.D.C. Eclisse CareniPievigina e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha integralmente confermato il rapporto di gara, escludendo la presenza di
tesserati della squadra avversaria l momento del fatto in esame;
visto anche l’art. 3, comma 2 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.D.C. Eclisse CareniPievigina;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2008 a carico del giocatore Bakhasso Bakary
La tassa reclamo non é stata versata
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