COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.1. RICORSO U.S. ADRIESE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 63 del 7/5/2008 – Squalifica sino al 4/5/2012 giocatore Ronchetti Fabrizio Santiago – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
8.2.1. RICORSO U.S. ADRIESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 63 del 7/5/2008 – Squalifica sino al 4/5/2012 giocatore Ronchetti Fabrizio Santiago –
Campionato di Eccellenza
La Società U.S. Adriese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato n. 63 del 4/5/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica a carico del calciatore Ronchetti
Fabrizio Santiago sino al 4/5/2012 : “perché al termine della gara, dopo il triplice fischio finale, manteneva nei confronti di
un giocatore avversario un atteggiamento particolarmente aggressivo, colpendolo intenzionalmente al volto prima con
una manata e poi con un forte pugno, tanto da procurargli una copiosa fuoriuscita di sangue tale da richiedere le cure del
presidio ospedaliero”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’U.S. Adriese e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito il rappresentante della Società opponente,
considerato che il referto dell’arbitro e degli assistenti é puntuale e dettagliato nel descrivere la condotta ascritta al
calciatore Ronchetti e che la sanzione applicata risulta del tutto congrua alla gravità del fatto
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Adriese;
• di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Ronchetti Fabrizio Santiago sino al 4/5/2012;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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