COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. RICORSO A.C. GUARDA VENETA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 30/1/2009 giocatore Pizzo Jacopo; Squalifica sino 31/10/2008 giocatore Pizzardi Francesco – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.2. RICORSO A.C. GUARDA VENETA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 23/4/2008 – Squalifica sino al 30/1/2009 giocatore Pizzo Jacopo; Squalifica sino 31/10/2008 giocatore Pizzardi Francesco – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C. Guarda Veneta ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicate con il Comunicato n. 42 del 23/4/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : • squalifica sino al 30/1/2009 a carico del giocatore Pizzo Jacopo : “espulso dal terreno di gioco perché colpiva violentemente con calci e pugni un avversario, costringendolo ad abbandonare temporaneamente il terreno di gioco. A fine gara attendeva l’arbitro all’uscita del terreno di gioco offendendolo reiteratamente, cercando di aggredirlo trattenuto dal dirigente addetto all’arbitro”; • squalifica sino al 31/10/2008 a carico del giocatore Pizzardi Francesco : ammonito, offendeva il direttore di gara e lo minacciava con il dito toccandogli il naso, quindi veniva espulso. A fine gara, al rientro negli spogliatoi, reiterava nelle minacce e nelle offese all’arbitro, trattenuto dall’addetto all’arbitro”. 68/1446 La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Guarda Veneta e la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; sentito il rappresentante della Società opponente e il giocatore Pizzo Jacopo; sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che il fatto che ha portato all’espulsione del calciatore Pizzo non era connotato da particolare violenza, ed ha invece confermato il gesto offensivo del calciatore Pizzardi, nonché del denunciato tentativo di aggressione negli spogliatoi da parte di entrambi i giocatori P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Guarda Veneta; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Pizzo Jacopo sino al 31/10/2008; • di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Pizzardi Francesco sino al 31/10/2008. La tassa reclamo non é stata versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it