COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. RECLAMO U.S. S.ERASMO Avverso regolarità gara Burano – S.Erasmo del 1°/5/2008 – Finale Coppa Città di Venezia

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 21 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 8.2.3. RECLAMO U.S. S.ERASMO Avverso regolarità gara Burano – S.Erasmo del 1°/5/2008 - Finale Coppa Città di Venezia L’U.S. S. Erasmo ha presentato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra della Società Burano dei giocatori Rossi Ivan e Signoretto Davide, perché squalificati. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’U.S. S.Erasmo; esaminati gli atti ufficiali di gara; vista la memoria difensiva fatta pervenire della Società Burano; esperite le rituali indagini; constatato che il calciatore Signoretto Davide, pur elencato nella formazione squadra dell’ASD FC Burano, non ha preso parte attivamente al gioco e che quindi l’eventuale irregolarità della sua posizione non rileva ai fini richiesti; considerato che la partecipazione del calciatore Rossi Ivan risulta pacificamente irregolare in quanto, il calciatore risultava squalificato e che non rileva a questo fine quanto apparso nel Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Venezia n. 31 del 27/2/2008 (sanzione “da scontarsi nella prossima edizione di questo torneo”), visto che con successivo Comunicato n. 32 in data 5/3/2008 era stato reso pubblico la sostituzione della finalista del Torneo “Coppa Città di Venezia” Sant’Anna, con la Società ASD FC Burano e che dunque, alla stregua del principio che le sanzioni automatiche si scontano nelle competizioni a cui si riferiscono (e nella fattispecie quindi nella finale del Torneo Coppa Città di Venezia) la precedente indicazione era del tutto, conoscibilmente, superata. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. S.Erasmo; • di comminare a carico dell’ASD FC. Burano la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., omologando l‘incontro in epigrafe c.s. :Burano – S.Erasmo 0 – 3; • La tassa reclamo non é stata versata.
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