COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 23 Maggio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti di : del Sig. Franco AGUILAR ROMERO – Calciatore (attualmente tesserato ACD Alba B.Roma) del Sig. Rocco VERZOLA – Dirigente A.C. Sona M. Mazza del Sig. Renato BAGGIO – Dirigente A.C. Sona M. Mazza della Società A.C. Sona M. Mazza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 23 Maggio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti di :
del Sig. Franco AGUILAR ROMERO – Calciatore (attualmente tesserato ACD Alba B.Roma)
del Sig. Rocco VERZOLA – Dirigente A.C. Sona M. Mazza
del Sig. Renato BAGGIO - Dirigente A.C. Sona M. Mazza
della Società A.C. Sona M. Mazza
Il Vice Procuratore Federale, con atto del 14/5/2008, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del
C.R. Veneto i seguenti soggetti :
il Sig. Franco Aguilar Romero – Calciatore (attualmente tesserato ACD Alba B.Roma)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1.,comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 7,comma 1 e art. 16 dello Statuto
Federale e art. 10,comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella
corrente stagione sportiva n. 8 gare nelle file della Società A.C. Sona M. Mazza senza averne titolo perché al momento
tesserato per altra Società come descritto nell’atto di deferimento che viene allegato alla presente;
il Sig. Rocco VERZOLA – Dirigente della Società A.C. Sona M. Mazza
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7,comma 1 e art. 16 dello Statuto
Federale e art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver redatto e
consegnato ai rispettivi arbitri in occasione delle gare di campionato di Promozione del 16.09.2007, 23.09.2007 e
07.10.2007 una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
calciatore Franco Aguilar Romero non ne avesse titolo come descritto nell’allegato atto di deferimento;
il Sig. Renato BAGGIO – Dirigente della Società A.C. Sona M. Mazza
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7,comma 1 e art. 16 dello Statuto
Federale e art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver redatto e
consegnato ai rispettivi arbitri in occasione delle gare di campionato di Promozione del 28.10.2007, 4.11.2007,
11.11.2007, 18.11.2007 e 2.12.2007 una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Franco Aguilar Romero non ne avesse titolo come descritto nell’allegato atto di
deferimento;
la Società A.C. Sona M. Mazza
per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore, non avente titolo, in occasione in n. 8 gare valevoli per il
Campionato di Promozione Veneto – Girone “A, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2,
del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Il Deferimento é scaturito per i seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
esaminata la nota con la quale il Presidente f.f. del Comitato Regionale Veneto ha trasmesso a questa Procura la
documentazione attestante una presunta partecipazione irregolare del calciatore Franco AGUILAR ROMERO da parte
della società A.C. Sona M. Mazza in occasione di 8 gare valevoli per il Campionato di Promozione Veneto - Girone “A"
della corrente stagione sportiva, ed in particolare :
Belfiorese - Sona M. Mazza O – O del 16.09.2007; Sona M. Mazza - Minerbe O - O del 23.09.2007; Sona M. Mazza -
Villafanca 1 - 3 del 07.10.2007; Sona M. Mazza - Trissino 4 - 0 del 28.10.2007; Lonigo - Sona M. Mazza 1 - O del
04.11.2007; Sona M. Mazza - Soave 1 - O dell’11.11.2007; Bevilacqua - Sona M. Mazza 1 - 3 del 18.11.2007; Alba
Borgo Roma - Sona M. Mazza 1 - 3 del 02.12.2007
visto il C.U. n. 59 del 23.04.2008 del Comitato Regionale Veneto con il quale il Giudice Sportivo ha trasmesso a questa
Procura Federale per gli accertamenti dì competenza la richiesta avanzata dalla società A.C. Trissino di verifica della
posizione del calciatore Franco Aguilar Romero;
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Franco Aguilar Romero in occasione delle predette
partite è stato impiegato dalla società A.C. Sona M. Mazza malgrado in quel momento fosse tesserate con la società
Team Santa Lucia Golosine;
rilevato che solamente con C.U. n. 39 del 07.01.2008 del Comitato Regionale Veneto il sig. Franco Aguilar Romero è
stato incluso nelle liste di svincolo "per rinuncia" della Team Santa Lucia Golosine, per poi regolarmente tesserarsi per la
società A.C.D. Alba Borgo Roma dal 30.01.008;
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rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Aguilar Romero venne inserito negli elenchi in
distinta delle partite in questione;
rilevato che, nelle predette distinte, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dalla A.C.
Sona M. Mazza risultano firmate le prime 3 dal sig. Rocco Verzola e le ultime 5 dal sig. Renato Baggio, svolgenti per tali
occasioni la funzione di dirigenti accompagnatori ufficiali della squadra;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle
società di appartenenza, giusto le norme vigenti;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei principi di
lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16
(affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale, e 10, comma 2, del C.G.S., ascrivibile al sig. Franco Aguilar
Romero, calciatore attualmente tesserato per la società A.C.D. Alba Borgo Roma, nonché ai sigg. Rocco Verzola e
Renato Baggio, dirigenti della società A.C. Sona M. Mazza;
ritenuto, altresì, che la Società A.C. Sona M. Mazza debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art
4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati;
Risultano presenti al dibattimento :
• il Sig. Franco Romero AGUILAR – Calciatore, attualmente tesserato Soc. ACD Alba B.Roma
• la Società A.C. Sona M. Mazza, rappresentata dal Sig. Giorgio CINQUETTI (Presidente) e assistita dall’Avv. Vittorio
RIGO
• l’avvocato Massimo DIANA, difensore del sig. BAGGIO Renato – Dirigente dell’A.C. Sona M. Mazza
• il Dr. Salvatore SCIUTO – Sostituto Procuratore
La Commissione richiama integralmente, in primo luogo, la propria ordinanza endoprocessuale, con la quale sono state
disattese tutte le eccezioni preliminari e le istanze di rinvio avanzate dalle parti, ordinanza che qui di seguito si riporta:
“ la Commissione Disciplinare Territoriale, viste le eccezioni preliminari e le istanze avanzate dai deferiti e dai difensori,
osserva quanto segue :
- dall’atto di deferimento consta che sia stato contestato alle parti deferite anche l’art. 7, 1° comma, C.G.S.
- a prescindere dalla fondatezza in concreto di tale addebito, deve, quindi, ritenersi che la Procura, ab origine, abbia
inteso ascrivere ai deferiti l’illecito sportivo;
- ne deriva che al presente procedimento é applicabile la procedura prevista dal C.U. n. 107/A del Presidente Federale,
pubblicato il 10.05.2008;
- ciò posto, il termine a comparire é di 5 giorni liberi e risulta rispettato, in quanto la primigenia riunione fissata per il 21
maggio é stata spostata alla data odierna, di talché il termine a comparire é stato legittimamente integrato fino ai 5
giorni di rito; in proposito si osserva che la ratio di siffatto lasso temporale é di consentire un adeguato tempo per
predisporre le difese, esigenza che il differimento del dibattimento alla data odierna ha pienamente soddisfatto;
- consegue a quanto sopra che, essendo stato ritualmente introdotto il giudizio, la CDT può procedere alla disamina della
richieste di rinvio per gli addotti impedimenti a comparire;
- quanto il Sig. Baggio Renato, é agevole rilevare che il certificato medico di data 21.05.2008 del Dott. Colletta, pur
prescrivendo riposo al Sig. Baggio, é lungi dall’attestare la sua impossibilità alla deambulazione; egli quindi non risulta
fisicamente impedito a presenziare all’udienza odierna;
- quanto al Sig. Verzola Rocco, la sua affermazione di aver impegni di lavoro non é minimamente documentata e non
può quindi ritenersi fondata;
P.Q.M.
La CDT rigetta tutte le eccezioni e le istanze preliminari della parti e dispone procedersi alla trattazione del merito.
Nel corso del dibattimento il Procuratore Federale ha, da ultimo, precisato l’esatta portata degli addebiti contestati,
esponendone le ragioni a fondamento e concludendo per l’applicazione della sanzione della inibizione per i dirigenti,
della squalifica per il calciatore e per la penalizzazione di punti in classifica, oltre all’ammenda, a carico della Società
Sona M. Mazza, come meglio specificato nella documentazione in atti.
I legali e le parti deferite presenti hanno ampiamente illustrato i propri rispettivi assunti difensivi, concludendo per il
proscioglimento dei dirigenti dai fatti addebitati e comunque per la dichiarazione di assenza di responsabilità in capo alla
società. In via di mero subordine hanno richiesto il contenimento nel minimo delle sanzioni, come meglio precisato nei
verbali agli atti.
Preso atto della derubricazione odiernamente operata dalla Procura - che ha precisato che la contestazione é stata
effettuata non per illecito sportivo ma per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. - osserva poi questa commissione
che i fatti in sè, come contestati, appaiono pacifici. Il calciatore Aguilar, tesserato per la società A.C. Sona M. Mazza fin
dal 28 aprile 2004, a seguito di svincolo, il 22 dicembre 2006, si ritesserò con A.C.D. Team Santa Lucia Golosine.
Secondo le concordanti deposizioni del calciatore e del Presidente dell’A.C. Sona M. Mazza e la documentazione oggi
acquisita, nella stagione sportiva 2007/2008 il giocatore Aguilar effettuò la visita medica e gli allenamenti prestagionali
70/1458
con la predetta società, la quale predispose e sottoscrisse unitamente a lui il modulo lista di trasferimento (verde) per la
stagione sportiva 2007/2008. Tale modulo, tuttavia, per mera dimenticanza, non venne materialmente inviato al CRV,
talché durante il campionato 2007/2008 finì per non essere formalmente tesserato per la società Sona. Con quest’ultima
disputò, quindi, gli incontri indicati nell’atto di deferimento, venendo peraltro impiegato in maniera piuttosto modesta,
come consta dai referti arbitrali in atti.
Ora, è assodato che, relativamente agli otto incontri cui effettivamente prese parte attiva l’Aguilar, la regolarità della sua
posizione, in ispiecie del suo tesseramento per il Sona, fu sempre certificata dal dirigente accompagnatore del Sona, le
prime tre volte dal sig. Rocco Verzola, le restanti dal sig. Renato Baggio.
Un tanto, secondo la Commissione, integra condotta scorretta da parte e della società e dei suoi predetti dirigenti, poiché
correttezza significa anche e certamente rispetto delle regole associative e federali, tra le quali rientra, palesemente,
l’art. 10, II° comma, C.G.S.. Ne deriva che il dirigente, il quale attesti che un calciatore è regolarmente tesserato con la
sua compagine, ha il precipuo dovere, previamente, di verificare la veridicità e la fondatezza di tale sua formale
certificazione. Altrimenti detto: sottoscrivendo le distinte dei calciatori partecipanti ad un incontro ufficiale, il dirigente
accompagnatore, si assume la responsabilità personale - e la fa assumere anche alla società che egli in quel momento
rappresenta - dell’esattezza di quanto affermatovi, id est del già perfezionato tesseramento dei giocatori inseriti in quella
lista.
Nel caso di specie, è peraltro evidente la buona fede in capo sia ai dirigenti Baggio e Verzola, sia alla società Sona, da
essi rappresentata nelle otto gare per cui è giudizio. La stessa Procura Federale lo ha riconosciuto nel corso dell’odierno
dibattimento, rispecchiando nelle conclusioni rassegnate tale convincimento.
Devesi in proposito sottolineare che l’impiego dell’Aguilar è stato frammentario ed ha avuto una durata estremamente
ridotta, il che depone in favore della società deferita, in quanto ben evidenzia come egli fosse lungi dal venir considerato
calciatore essenziale alle fortune della sua squadra. E’ quindi logico che il suo impiego sia stato operato nella
convinzione, seppur errata, che egli, da anni in forza al Sona, e da ultimo al Team S.Lucia Golosine, fosse per loro
tesserato anche per la stagione 2007/2008.
Assodata, pertanto, la violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art. 10,
comma 2, C.G.S., resta tuttavia acclarato che essa fu compiuta senza intento fraudolento, avendo la società ed i suoi
dirigenti riposto affidamento su una situazione -l’appartenenza dell’Aguilar al Sona da alcuni anni- consolidata.
Un tanto ritenuto, le sanzioni da irrogare non possono che essere graduate sia in relazione all’elemento soggettivo degli
autori materiali del fatto contestato, sia sulla base dell’effettiva incidenza dell’impiego del calciatore Aguilar nelle partite
per cui si procede. Atteso che non di dolo, ma di negligenza si deve parlare con riferimento alle persone del calciatore
Aguilar e dei dirigenti Baggio e Verzola , è parimenti conclamato che praticamente irrilevante fu l’apporto concretamente
conferito dal calciatore alla sua squadra nelle otto partite de quibus. Dai referti arbitrali, invero, consta con chiarezza che
egli sostanzialmente non riuscì a determinare positivamente il risultato delle partite. A riprova di ciò, talune delle gare in
questione furono –addirittura- perdute dal Sona.
In questo quadro di riferimento, reputa il Collegio che sanzioni adeguate siano:
per il calciatore Aguilar, la squalifica di 5 giornate effettive da scontare in gare ufficiali di campionato;
per il dirigente Verzola Rocco, l’inibizione per mesi 3, a decorrere dal I° settembre 2008;
per il dirigente Baggio Renato, l’inibizione per mesi 2, a decorrere dal I° settembre 2008, dovendosi valutare quale
attenuante a suo favore la posteriorità della sua condotta rispetto a quella del Verzola e, quindi, l’affidamento riposto
nell’asseverazione da costui operata circa il regolare tesseramento dell’Aguilar;
per la società A.C. Sona M. Mazza, penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva
2008/2009; oltre, la sanzione di €. 1.000,00, siccome congrua rispetto alla condotta. Sul punto, rileva questa
Commissione che, proprio per la pressoché nulla incidenza dell’impiego dell’Aguilar durante il campionato 2007/2008, la
società Sona M.Mazza non ne ha tratto concreti vantaggi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari :
- al calciatore Franco Romero Aguilar (Alba B. Roma) la squalifica di 5 giornate effettive da scontare in gare ufficiali di
campionato;
- al dirigente Verzola Rocco (Sona M. Mazza) l’inibizione per mesi 3, a decorrere dal I° settembre 2008;
- al dirigente Baggio Renato (Sona M. Mazza) l’inibizione per mesi 2, a decorrere dal I° settembre 2008;
- alla società A.C. Sona M. Mazza, penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva
2008/2009 e la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00.
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