COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 04 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 72 del 27/5/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pulzato Andrea; Squalifica per tre giornate giocatore Casotto Luca – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 04 Giugno 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. CRISTOFORO COLOMBO
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 72 del 27/5/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pulzato Andrea; Squalifica per tre giornate giocatore Casotto Luca – Play-Off Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Cristoforo Colombo ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato del Comitato Regionale Veneto n. 72 del 27/5/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : • squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Pulzato Andrea : ”per contegno offensivo nei confronti della terna arbitrale a fine gara”. • squalifica per tre giornate a carico del calciatore Casotto Luca : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, allontanandosi, teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il reclamo dell’A.S.D. Cristoforo Colombo vista la documentazione ufficiale in atti; letto il circostanziato referto arbitrale; considerato che il referto arbitrale, nell’ordinamento sportivo, dispiega efficacia di prova privilegiata, ex art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto quindi, che le condotte ascritte ai calciatori Casotto Luca e Pulzato Andrea vanno giudicate per come descritte nel rapporto arbitrale; valutato, tuttavia, che la sanzione a carico del giocatore Pulzato possa essere ridotta a tre giornate, essendosi sostanziato il suo comportamento in un atteggiamento ingiurioso ed irrispettoso, consumato però in un unico contesto; rilevata la congruità della sanzione comminata al calciatore Casotto Luca
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.S.D. Cristoforo Colombo; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Pulzato Andrea a tre giornate di gara; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara a carico del giocatore Casotto Luca. La tassa reclamo non é stata versata.
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