COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 04 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. AZZURRA 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 21/5/2008 – Ammenda di € 150,00; Squalifica sino al 31/12/2008 calciatore Andreasi Mattia; Squalifica sino al 31/12/2008 allenatore Minisgallo Salvatore – Finale Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 04 Giugno 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO POL. AZZURRA 2000
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 21/5/2008 – Ammenda di € 150,00; Squalifica sino al 31/12/2008 calciatore Andreasi Mattia; Squalifica sino al 31/12/2008 allenatore Minisgallo Salvatore – Finale Campionato Juniores Provinciale
La Società Pol. Azzurra 2000 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Provinciale di Rovigo, pubblicate con il Comunicato n. 46 del 21/5/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni :
• ammenda di € 150,00 : “a fine gara i giocatori dell’Azzurra 2000 seguivano l’arbitro minacciandolo ripetutamente, ritardandone l’uscita dall’impianto avvenuta solo con la collaborazione dei dirigenti della Società ospitante attraverso un’uscita secondaria e scortato per lungo tratto dagli stessi Dirigenti”;
• squalifica sino al 31/12/2008 a carico del giocatore Andreasi Mattia : “perché al fischio finale all’interno del terreno di gioco si avvicinava al direttore di gara, lo spingeva con entrambe le mani facendolo indietreggiare, gli sputava in faccia e lo offendeva ripetutamente”;
• squalifica sino al 31/12/2008 a carico dell’allenatore Minisgallo Salvatore : “a fine gara entrava nello spogliatoio dell’arbitro spingendolo e stringendogli la mano talmente forte da provocare dolore e proferendo ripetute offese ed ingiurie”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Azzurra 2000 e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato integralmente il contenuto del suo referto, ribadendo in particolare :
a) che i calciatori della Società Azzurra 2000, al termine della gara, lo pressarono da vicino, minacciandolo e protestando animosamente, reiterando tale condotta anche successivamente nel corso di un primo tentativo di recupero dell’autovettura dell’arbitro;
b) che il calciatore Andreasi Mattia, a fine partita , lo spinse sul petto con ambo le mani e gli sputò intenzionalmente due volte sul viso;
c) che l’allenatore Minisgallo Salvatore lo spinse ripetutamente, proiettandolo all’interno dello spogliatoio e stringendogli violentemente la mano;
considerato, che alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, la condotta del giocatore e dell’allenatore appare non solo gravemente offensiva, ma anche incidente sulla persona fisica dello stesso;
tenuto conto che il referto arbitrale, nell’ordinamento sportivo, dispiega efficacia di prova privilegiata, ex art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva;
valutato che le sanzioni applicate appaiono quindi congrue
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Azzurra 2000; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società; • di confermare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Andreasi Mattia sino al 31/12/2008; • di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Minisgallo Salvatore sino al 31/12/2008; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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