COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Luigi MAZZON – Calciatore ACD Fossaltese • del Sig. Walter ZADRO – Dirigente ACD Fossaltese • del Sig. Guido SANDRON – Dirigente ACD Fossaltese • del Sig. Flavio TAMAI – Dirigente ACD Fossaltese • del Sig. Luigino PICCOLO – Dirigente ACD Fossaltese • della Società A.C. A.C.D. Fossaltese
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 del 10 Giugno 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Luigi MAZZON – Calciatore ACD Fossaltese
• del Sig. Walter ZADRO – Dirigente ACD Fossaltese
• del Sig. Guido SANDRON - Dirigente ACD Fossaltese
• del Sig. Flavio TAMAI - Dirigente ACD Fossaltese
• del Sig. Luigino PICCOLO - Dirigente ACD Fossaltese
• della Società A.C. A.C.D. Fossaltese
Il Procuratore Federale con atto dell’8/5/2008 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
• il Sig. Luigi MAZZON – Calciatore ACD Fossaltese
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 6,comma 1 e art. 13 dello
Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nel periodo tra il 16.09.2007
e 20.01.2008 n. 9 gare valevoli per il Campionato di 2^ Categoria – Girone “O” – nelle file della Società ACD Fossaltese
senza averne titolo perché in quel momento non tesserato come indicato nell’atto di deferimento;
• il Sig. Walter ZADRO – Dirigente ACD Fossaltese
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 6,
comma 1, e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le
distinte delle gare Fossaltese-Vigor del 16.09.2007, Altino-Fossaltese del 07.10.2007, Fossaltese-Bibione del
04.11.2007 e Fossaltese-Sindacale del 20.01.2008 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti,
malgrado il calciatore Luigi Mazzon non ne avesse titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento;
• il Sig. Guido SANDRON - Dirigente ACD Fossaltese
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 6,
comma 1, e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le
distinte delle gare Fossaltese-Treporti del 14.10.2007 e Fossaltese-Villanova del 16.12.2007 in cui dichiarava che i
giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di
appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Mazzon non ne avesse titolo come succintamente
descritto nell’atto di deferimento;
• il sig. Flavio TAMAI - Dirigente ACD Fossaltese
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 6,
comma 1, e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le
distinte delle gare Passerella 93-Fossaltese del 21.10.2007 e Pramaggiore-Fossaltese del 28.10.2007 in cui dichiarava
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luigi Mazzon non ne avesse titolo come
succintamente descritto nell’atto di deferimento;
80/1525
• il sig. Luigino PICCOLO - Dirigente ACD Fossaltese
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e artt. 6,
comma 1, e 13 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto la
distinta della gara Lugugnana-Fossaltese del 11.11.2007 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano
regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme
vigenti, malgrado il calciatore Luigi Mazzon non ne avesse titolo come succintamente descritto nell’atto di deferimento;
• la società A.C.D. FOSSALTESE,
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati
ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.
Il deferimento del Procuratore Federale é scaturito c.s. :
“Il Vice Procuratore Federale,
esaminata la documentazione relativa alla nota del 08.03.2008 con cui il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha
segnalato la partecipazione irregolare del calciatore Luigi Mazzon da parte della società A.C.D. Fossaltese in occasione di
n. 9 gare valevoli per il Campionato di II Categoria - Girone "O" della corrente stagione sportiva, ed in particolare :
Fossaltese-Vigor del 16.09.2007 terminata con il risultato di 2 - O; Altino-Fossaltese del 07.10.2007 terminata con il
risultato di 1 - 3; Fossaltese-Treporti del 14.10.2007 terminata con il risultato di 3 - 1; Passarella 93-Fossaltese del
21.10.2007 terminata con il risultato di 0-3; Pramaggiore-Fossaltese del 28.10.2007 terminata con il risultato di 1 - O;
Fossaltese-Bibione del 04.11.2007 terminata con il risultato di 2 - 2; Lugugnana-Fossaltese del 11.11.2007 terminata con il
risultato di O - 1; Fossaltese - Villanova del 16.12.2007 terminata con il risultato di 5 - O; Fossaltese-Sindacale del
20.01.2008 terminata con il risultato di 3 - O;
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Luigi Mazzon, svincolato dalla società A.C.D.
Fossaltese il 01.07.2007 e tesseratosi nuovamente per la medesima compagine solamente in data 08.02.2008, è stato
impiegato da tale società in posizione irregolare nelle predette gare, perché in quel periodo non tesserato;
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Mazzon venne inserito negli elenchi in distinta
delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano
firmate, quali dirigenti accompagnatori ufficiali, alternativamente fra loro dai sigg. Walter Zadro, Guido Sandron, Flavio
Tamai e Luigino Piccolo;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle
società di appartenenza, giusto le norme vigenti;
accertato che il sig. Mazzon ha partecipato alla predetta gara nell'interesse della società AC.D. Fossaltese ai sensi
dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
ritenuto che l'appartenenza del sig. Mazzon alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme
federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che,
pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e degli
artt. 10, comma 2, del C.G.S. (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) e 6, comma 1, e 13
(affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e
rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. e degli artt. 10, comma 2, del C.G.S. (doveri e divieti in
materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni) e 6, comma 1, e 13 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto
Federale, ascrivibile ai sigg. Walter Zadro, Guido Sandron, Flavio Tamai e Luigino Piccolo, tutti dirigenti della società
AC.D. Fossaltese, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società AC.D. Fossaltese, ai sensi dell'art. 4, comma
2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.;
riservato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il
Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 46 del 20.02.2008 con la quale è stata disposta la trasmissione degli atti
inerenti il reclamo avanzato dalla società AS.D. Altino avverso la regolarità della gara Fossaltese-Altino del 03.02.2008
affinché venga valutato se sussistano profili di ulteriore responsabilità in capo alla AC.D. Fossaltese”.
Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione del 27/5/2008 sono intervenuti :
• il Sig. Astarita Ciro – Presidente dell’A.C.D. Fossaltese che rappresenta la Società nonché gli altri soggetti deferiti in
virtù di deleghe che vengono acquisite agli atti;
• il Dott. Salvatore Galeota – Sostituto Procuratore Federale.
80/1526
Il Dott.Galeota, dopo aver illustrato le ragioni che hanno portato al deferimento ha chiesto l’applicazione delle seguenti
sanzioni :
nei confronti del calciatore Mazzon Luigi : squalifica per mesi sei;
nei confronti del dirigente Zadro Walter : inibizione per mesi nove;
nei confronti dei dirigenti Sandron Guido e Tamai Flavio : inibizione per mesi sette;
nei confronti del dirigente Piccolo Luigino : inibizione per mesi sei;
nei confronti della Società Fossaltese : nove punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2008/2009 oltre ad una
sanzione pecuniaria pari ad € 3.000,00.
Il Sig. Astarita, pur riconoscendo gli addebiti, ha chiesto l’applicazione delle sanzioni minime possibili, sottolineando la
buona fede della Società e la carenza di qualsiasi interesse della stessa a far giocare il calciatore Mazzon Luigi - già
regolarmente tesserato per la Società nella precedente stagione sportiva – in posizione irregolare.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, alla luce di tutto quanto sopra, ritiene che le violazioni rispettivamente
ascritte ai vari soggetti deferiti siano assolutamente pacifiche.
Quanto ai profili sanzionatori delle stesse, appare congrua nei confronti dei dirigenti Zadro, Sandron, Tamai e Piccolo la
sanzione della inibizione rispettivamente sino al 31/12/2008 (Zadro), 30/11/2008 (Sandron e Tamai) e 15/10/2008
(Piccolo); pare equo determinare la sanzione nei confronti del calciatore Mazzon Luigi nella squalifica sino al 15/10/2008.
Relativamente alla Società, essa andrà colpita da una duplice sanzione, pecuniaria e della penalizzazione di punti in
classifica. In particolare, la sanzione pecuniaria, tenuto conto della categoria di appartenenza, andrà determinata in €
600,00; la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, determinata in nove punti, andrà riferita alla presente
stagione sportiva, in quanto una tale applicazione, considerata la fattispecie concreta nel suo complessivo insieme, si
appalesa adeguatamente afflittiva incidendo anche sulla compilazione della classifica della Coppa Disciplina valida per la
stagione sportiva 2007/2008,nonché sulla possibilità di fruire di ammissioni e benefici diversi.
La Commissione Disciplinare Territoriale
P.Q.M.
delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
• a carico del calciatore Mazzon Luigi : squalifica sino al 15/10/2008;
• nei confronti del dirigente Zadro Walter : inibizione sino al 31/12/2008;
• nei confronti dei dirigenti Sandron Guido e Tamai Flavio : inibizione sino al 30/11/2008;
• nei confronti del dirigente Piccolo Luigino : inibizione sino al 15/10/2008;
• nei confronti della Società Fossaltese :
- nove punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di 2^ Categoria 2007/2008;
- ammenda di € 600,00.-
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