COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti: • del Sig. Antonio VISCO, Presidente dell’U.S. Ajace Calcio • della Società Ajace Calcio
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Giugno 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti:
• del Sig. Antonio VISCO, Presidente dell’U.S. Ajace Calcio
• della Società Ajace Calcio
Con atto del 15/5/2008 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare i seguenti soggetti :
• il Sig. Antonio VISCO, Presidente dell’U.S. Ajace Calcio
per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32 comma 1
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 del 2/7/2007
della L.N.D-F.I.G.C., per avere quale Presidente della suddetta Società, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità, omesso di iscrivere per la stagione 2007/2008, una propria squadra ai Campionati giovanili Allievi o Giovanissimi
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica-F.I.G.C., oppure, in alternativa, al Campionato Juniores Under 18.
• la Società Ajace Calcio
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nelle violazioni ascritte ai
Presidenti delle suddette Società
La Commissione Disciplinare Territoriale
.preliminarmente ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza, comunicata a mezzo
raccomandata.
Al dibattimento odierno risulta presente il Dott. Salvatore GALEOTA – Sostituto Procuratore – in rappresentanza della
Procura Federale della F.I.G.C.
Il Sig. PERUSI Tiziano - Dirigente della Società deferita e delegato alla firma - ha inviato una comunicazione in data
17/6/2008, con la quale ha illustrato i motivi che l’hanno portata a non poter iscrivere formazioni nell’ambito dei
Campionati Allievi, Giovanissimi o Juniores, giustificando altresì la mancata presenza al dibattimento odierno, chiedendo,
contemporaneamente, di avvalersi dell’applicazione dell’ex art. 23 del C.G.S.
Il Sig. Perusi ha inoltre comunicato che il Dott. Antonio Visco, già Presidente della Società Ajace Calcio all’inizio della
stagione sportiva in corso, é deceduto l’8/5 u.s.
Il Rappresentante della Procura aderisce ala richiesta suddetta e propone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di
€ 650,00 a carico dell’U.S. Ajace Calcio (in luogo di € 1.000) e l’inibizione di giorni 40 (anziché mesi due) a carico
dell’attuale Presidente pro-tempore della Società stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 23, 2° comma del C.G.S.,
dispone
l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 650,00 - come sopra determinata - nei confronti della Società U.S. Ajace
calcio.
Nessuna sanzione é applicabile al Presidente, per i motivi sopra esposti, risultanti dalla comunicazione odierna, acquisita
agli atti.
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