COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti: • del Sig. Matteo DANIELE – Calciatore U.S. Sarmeola A.S.D. (già tesserato G.S. Brusegana) • del Sig. Emilio SACCO – Presidente U.S. Sarmeola A.S.D. • della Società U.S. Sarmeola A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 20 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti: • del Sig. Matteo DANIELE - Calciatore U.S. Sarmeola A.S.D. (già tesserato G.S. Brusegana) • del Sig. Emilio SACCO – Presidente U.S. Sarmeola A.S.D. • della Società U.S. Sarmeola A.S.D. Con atto del 21/5/2008 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare i seguenti soggetti : • il Sig. Matteo DANIELE, Calciatore U.S. Sarmeola A.S.D. (già tesserato G.S. Brusegana) per rispondere della violazione di cui all' art. 10 comma 2 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà,correttezza e probità sanciti dall'art.1, comma 1 del medesimo C.G.S. per avere richiesto il tesseramento per la U.S. Sarmeola AS.D., nella corrente stagione sportiva 2007-08 benché già tesserato per l‘U.S. Brusegana S. Stefano. •• il Sig. Emilio SACCO, Presidente dell’U.S. Sarmeola A.S.D. per rispondere della violazione di cui all' art. 10 comma 2 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art.1, comma 1 del medesimo C.G.S. per avere richiesto il tesseramento nella corrente stagione sportiva 2007-08 del calciatore Matteo Daniele, benché questi fosse già tesserato per la U.S. Brusegana S.Stefano. • la Società dell’U.S. Sarmeola A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri tesserati. “Il Vice Procuratore Federale, in ordine in ordine alla nota del 15-11-07 del Comitato Regionale Veneto della LND alla Procura Federale, nella quale si denunciava la doppia richiesta di tesseramento per la corrente stagione sportiva 2007-08 relativa al calciatore Matteo Daniele, già tesserato in data 28.8.2007 per la U.S. Brusegana S. Stefano, per il quale è stata presentata in data 20.9.07 una nuova richiesta di tesseramento in favore della U.S. Sarmeola AS.D. Esaminata la documentazione relativa alla nota citata. Rilevato che dalla documentazione allegata si evince come il calciatore Matteo Daniele già tesserato in data 28.8.2007 per l’U.S. Brusegana S.Stefano, risulta aver presentato in data 20.9.2007 una nuova richiesta per la U.S. Sarmeola AS.D. e che pertanto la doppia richiesta di tesseramento lede il disposto dell'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. Ritenuto quindi che la richiesta di tesseramento per un calciatore già tesserato per la corrente stagione sportiva con altra società, abbia comportato la violazione del disposto dell'art. 10 com ma 2 del CGS, in relazione all'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del medesimo C.G.S. ascrivibile al giocatore Matteo Daniele ed al Presidente della U.S. Sarmeola AS.D. Emilio Sacco, che ha sottoscritto la citata richiesta di tesseramento, nonché, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, alla società della U.S. Sarmeola AS.D. ai sensi dell'art. 4, 20 comma, del C.G.S.” Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione del 17/6/2008 sono intervenuti : - il Sig. Emilio Sacco – Presidente dell’U.S. Sarmeola che si rappresenta in proprio e che rappresenta pure l’U.S. Sarmeola ASD; - il Dott. Salvatore Galeota – Sostituto Procuratore Federale. Risulta assente il Sig. Matteo Daniele (calciatore Società Sarmeola). Il Dott. Galeota, dopo aver illustrato le ragioni che hanno portato al deferimento ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni : ° nei confronti del calciatore Matteo Daniele : la squalifica per mesi due (con decorrenza dall’inizio del campionato di competenza); ° nei confronti del dirigente Emilio Sacco : l’inibizione per mesi quattro; ° nei confronti della Società Sarmeola : la sanzione pecuniaria di € 3.000,00.- Il Sig. Sacco, pur riconoscendo gli addebiti, chiede che le sanzioni siano contenute nel minimo possibile. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti, nonché la memoria difensiva fatta pervenire dall’U.S. Sarmeola ASD, alla luce di tutto quanto sopra, ritiene che le violazioni rispettivamente ascritte ai vari soggetti deferiti siano assolutamente pacifiche. Quanto ai profili sanzionatori delle stesse, appare congrua nei confronti del calciatore Matteo Daniele (Sarmeola) la squalifica di mesi due (con decorrenza dall’inizio del campionato di competenza) e l’inibizione di mesi quattro a carico del Sig. Emilio Sacco (Presidente U.S. Sarmeola). Relativamente alla Società, considerata la categoria di appartenenza, la C.D.T. ritiene congrua la sanzione pecuniaria di € 600,00.- P.Q.M. La Commissione Territoriale delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : • squalifica per mesi due a carico del calciatore Matteo DANIELE (Sarmeola) - con decorrenza dall’inizio del campionato di competenza; • inibizione per mesi quattro a carico del Presidente Emilio SACCO (Sarmeola); • ammenda di € 600,00 a carico dell’U.S. Sarmeola A.S.D.
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