COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3. Deferimento da parte del Procuratore Federale nei confronti : • del Sig. Mauro ZANGARINI – Presidente ASD Riva Malcontenta • della Società ASD Riva Malcontenta
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25 Giugno 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3. Deferimento da parte del Procuratore Federale
nei confronti :
• del Sig. Mauro ZANGARINI – Presidente ASD Riva Malcontenta
• della Società ASD Riva Malcontenta
Il Procuratore Federale con atto del 26/5/2008 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i
seguenti soggetti :
• il Sig. Mauro ZANGARINI – Presidente ASD Riva Malcontenta
per rispondere: quale Presidente della società ASD Riva Malcontenta della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e art. 5
comma 1 del CGS, per avere, mediante le dichiarazioni riportate nella parte motiva dell’atto di deferimento, espresso
giudizi lesivi della reputazione di Campagnol Umberto, Rosato Valentina, della società ACD Ariago e della stessa
Federazione Italiana Giuoco Calcio;
• la Società A.C. A.S.D. Riva Malcontenta
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS in ordine al comportamento ascritto al suo
Presidente.
Il deferimento é scaturito dai seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale
letti gli atti del procedimento n.0762/2007-2008, avviato su segnalazione del Segretario della F.I.G.C. che accludeva una
nota dell'Associazione Calcistica Dilettantistica Oriago con la quale richiedeva "l'autorizzazione ad adire le vie legali nei
confronti del sig. Mauro Zangarini, presidente A.S.D. Riva Malcontenta" assumendo di essere stata da questi diffamata in
conseguenza delle dichiarazioni rese a mezzo stampa in un'intervista pubblicata sul quotidiano “La Nuova Venezia” del
16/1 0/2007;
rilevato che la F.I.G.C., sulla base della documentazione allegata alla istanza, non ravvisava" le gravi ragioni di
opportunità per la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.30,comma 4 dello Statuto Federale", e rimetteva gli atti,
per quanto di competenza, allo scrivente Ufficio;
esaminata la relazione del Collaboratore della Procura Federale, n. 278/2007-2008 del 1/3/2008, ed i relativi allegati;
ritenuto, alla luce degli accertamenti eseguiti, includente la deposizione dello stesso ZANGARINI Mauro - che, pur
confermando le espressioni utilizzate nell'intervista al giornale "La Nuova Venezia e Mestre", precisava di non aver "prove
contro chicchessia e che trattavasi, invero, di "uno sfogo determinato dalla mancata iscrizione di una mia squadra al
campionato Esordienti Provinciali"- , che le dichiarazioni rilasciate all'organo di stampa, e più precisamente “...ci siamo
ritrovati senza la squadra Esordienti a causa di due nostri ex dirigenti. Andati all'Oriago si sono portati via dodici nostri
piccoli giocatori... .Mi amareggia anche l'atteggiamento dell'Oriago.. ..Questo comportamento è antisportivo. ..In questi
casi la Federazione non ci aiuta e non mette nessun paletto perché questo non succeda. Sono arrabbiato... anche con la
FIGC che dovrebbe tutelare le piccole società... .” , sono risultate, nel loro contenuto, destituite di ogni fondamento;
rilevato, pertanto, che nella fattispecie appare lapalissiana l'infondatezza dell'accusa addebitata ai due ex tesserati
(Campagnol Umberto e Rosato Valentina, già allenatori del Riva Malcontenta) nonché alla A.C.D. Oriago, come risulta
pure dalle deposizioni rese dal giovani calciatori e dai loro familiari in occasione delle audizioni rese all'incaricato della
Procura;
acclarato che per tali fatti sussiste responsabilità dello ZANGARINI che con le dichiarazioni sopra riportate ha espresso
giudizi lesivi della reputazione dei due allenatori (Campagnol e Rosato) nonché della ACD Oriamo e della stessa
Federazione, ponendo, perciò, in essere una condotta contraria ai doveri di cui all'art. 5 comma 1 del C.G.S.;
rilevato, altresì, che non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art.8 della Legge 8/2/1948 n. 47”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna
udienza.
Al dibattimento odierno risultano presenti:
- il Sig. Mauro Zangarini che si rappresenta in proprio
- il Sig. Daniele Segalina in rappresentanza della Società
- il Dott. Salvatore Sciuto - Sostituto Procuratore – in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i fatti di cui al deferimento e le sottostanti ragioni, concludendo per
l’applicazione delle seguenti sanzioni :
° giorni 15 di inibizione al Sig, Mauro Zangarani (Riva Malcontenta – Presidente) da scontarsi con effetto dalla prima
giornata del Campionato di 3^ Categoria 2008/2009;
° ammenda di € 300,00 a carico della Società Riva Malcontenta.
Il Sig. Zangarini e il Sig. Segalina hanno esposto la loro versione dei fatti di cui al deferimento, evidenziando il contesto di
amarezza che ha caratterizzato gli stessi, nonché il rammarico per quanto accaduto, come peraltro già riportato nella
lettera di chiarimenti inviata al giornale “La Nuova Venezia” il 30/1/2008, che qui viene esibito in originale e prodotto in
copia.
I Signori predetti hanno chiesto di essere assolti dai fatti imputati.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
alla luce della documentazione e degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, ritiene fondate le contestazioni mosse dalla
Procura ai soggetti deferiti.
In tale ottica, anche volendo considerare il contesto, specie cronologico che ha caratterizzato gli accadimenti di cui
trattasi, non può che prendersi atto del difetto, per quanto di rilievo nel presente procedimento, di elementi probatori a
supporto delle versioni difensive.
Quanto alla misura delle sanzioni reputa questa C.D.T. di poter valorizzare, nell’ottica di una attenuante, la particolare
amarezza del Presidente della Società Riva Malcontenta, di non aver potuto proseguire l’attività sportiva giovanile.
Inoltre, sempre nell’ottica della ricerca della misura sanzionatoria equa ed adeguata al caso di specie, é possibile tener
conto della lettera datata 30/1/2008 inviata alla redazione del giornale “La Nuova Venezia”, ove si esclude qualsiasi
intento di colpevolizzazione nei confronti della Società Oriago, evidenziando altresì il momento di frustrazione e di rabbia
che ha connotato le dichiarazioni di cui trattasi
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, per quanto sopra esposto
delibera
• di comminare a carico del Sig. Mauro Zangarini (Riva Malcontenta – Presidente) : la sanzione della inibizione per
giorni dieci (con decorrenza dalla prima giornata del Campionato di 3^ Categoria 2008/2009);
• di comminare a carico della Società A.S.D. Riva Malcontenta : l’ammenda di € 150,00.-
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