COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25 Giugno 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.1. Ricorso A.C. Mestre Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 75 del 30/5/2008 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Play-off Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 25 Giugno 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.1. Ricorso A.C. Mestre
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale
Veneto n. 75 del 30/5/2008 – Ammenda di € 500,00 a carico della Società – Play-off Campionato di 1^
Categoria
La Società A.C. Mestre ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato n. 75 del 30/5/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica dell’ammenda di € 500,00 a
carico della Società : “per cori razzisti da parte dei propri sostenitori nei confronti di un giocatore avversario (art. 11.3
C.G.S.”).
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Mestre e la documentazione ufficiale in atti;
letto il circostanziato referto arbitrale;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha pienamente confermato il proprio rapporto, precisando che le offese rivolte da un
gruppo di sostenitori della Società Mestre erano indirizzate unicamente nei confronti del giocatore di colore della squadra
avversaria, n. 17, ogni qualvolta questi prendeva parte ad un’azione di gioco, ed erano chiaramente di tenore razzista e
che le offese sono iniziate al 32’ del 2° tempo e continuate fino ai calci di rigore;
visto l’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara
dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Mestre;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società A.C. Mestre;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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