COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 17 Settembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Albert SEFA (già calciatore SP Calcio 2005 Srl) • del Sig. Raffaele MENEGON – Presidente SP Calcio 2005 Srl • del Sig. Lucio CODEMO – Dirigente SP Calcio 2005 Srl • del Sig. Luca SOLIGO – Dirigente SP Calcio 2005 Srl • della Società U.S.D. SP Calcio 2005 Srl

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 17 Settembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : • del Sig. Albert SEFA (già calciatore SP Calcio 2005 Srl) • del Sig. Raffaele MENEGON – Presidente SP Calcio 2005 Srl • del Sig. Lucio CODEMO – Dirigente SP Calcio 2005 Srl • del Sig. Luca SOLIGO - Dirigente SP Calcio 2005 Srl • della Società U.S.D. SP Calcio 2005 Srl La Procura Federale con atto del 4/7/2008 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : • il Sig. Albert SEFA (già calciatore SP Calcio 2005 Srl) per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S. per avere sottoscritto una dichiarazione dalla quale falsamente risultava di non essere stato tesserato per Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2007-08 per la U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L., senza averne titolo come succintamente descritto nella parte motiva, nonché per aver disputato in posizione irregolare le seguenti gare di campionato valevoli per il Campionato per il Campionato di Il categoria - Girone "Q" del Comitato Regionale Veneto: SP Calcio 2005 -AC Mix Esse Elle 1-2 del 23.09.2007; Juventina Mugnai - SP Calcio 2005 3-1 del 30.09.2007; SP Calcio 2005 - Montegrappa 4-1 del 07.10.2007; SP Calcio 2005 - La Sermaglia 2-1 del 14.10.2007; Union Maser- SP Calcio 20051-1- del 21.10.2007; SP Calcio 2005 - Virtus Farra 2-3 del 28.10.2007; Altivolese - SP Calcio 2005 1-0 del 04.11.2007; SP Calcio 2005 - Caerano 2-1 del 11.11.2007; Plavis - SP Calcio 2005 1-3 del 18.11.2007; SP Calcio. 2005 - Lentiai 3-0 del 25.11.2007; • del Sig. Raffaele MENEGON – Presidente SP Calcio 2005 Srl per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S. per avere richiesto il tesseramento nella stagione sportiva 2007-08 del calciatore Albert SEFA, benché fosse a conoscenza che questi non ne avesse titolo, nonché per aver consentito che il predetto calciatore disputasse in posizione irregolare le gare di campionato SP Calcio 2005 - AC Mix Esse Elle 1-2 del 23.09.2007; Juventina Mugnai - SP Calcio 2005 3-1 del 30.09.2007; SP Calcio 2005 - Montegrappa 4-1 del 07.10.2007; SP Calcio 2005 - La Sermaglia 2-1 del 14.10.2007; Union Maser - SP Calcio 20051-1- del 21.10.2007; SP Calcio 2005 - Virtus Farra 2-3 del 28.10.2007; Altivolese – SP Calcio 2005 1-0 del 04.11.2007; SP Calcio 2005 - Caerano 2-1 del 11.11.2007; Plavis - SP Calcio 2005 1-3 del 18.11.2007; SP Calcio 2005 - Lentiai 3-0 del 25.11.2007; • del Sig. Lucio CODEMO – Dirigente SP Calcio 2005 Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte delle gare di campionato SP Calcio 2005 - AC Mix Esse Elle 1-2 del 23.09.2007; Juventina Mugnai - SP Calcio 2005 3-1 del 30.09.2007; SP Calcio 2005 Montegrappa 4-1 del 07.10.2007; SP Calcio 2005 - La Sermaglia 2-1 del 14.10.2007; Union Maser - SP Calcio 2005 1-1- del 21.10.2007; SP Calcio 2005 - Virtus Farra 2-3 del 28.10.2007; Altivolese - SP Calcio 2005 1-0 del 04.11.2007; Plavis - SP Calcio 2005 1-3 del 18.11.2007; SP Calcio 2005 - Lentiai 3-0 del 25.11.2007 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Albert SEFA non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva; • del Sig. Luca SOLIGO - Dirigente SP Calcio 2005 Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto la distinta della gara di campionato SP Calcio 2005 - Caerano del 11.11.2007 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Albert SEFA non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte motiva; • la società U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.; Il deferimento é scaturito dai seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, Esaminata la nota con la quale l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato alla Procura Federale la documentazione relativa alla richiesta di tesseramento n. 82183 effettuata da parte della società U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L. del calciatore Albert SEFA, nato in Ghana il 13.01.1983, con allegata dichiarazione datata 16.07.2007 a firma del calciatore di non essere "mai stato tesserato con società appartenenti ad altre federazioni; Esaminata la relazione (LND 613 07/08 del 16.06.2008) che fa parte integrante del presente provvedimento, con la quale il Collaboratore della Procura Federale ha effettuato ogni opportuno e necessario accertamento in ordine alla segnalata vicenda; Esaminata la nota del 09.09.2007 con la quale la Ghana Football Association ha comunicato che invece il calciatore citato è stato tesserato per la società Deelorm Soccer Academy Limited con sede in Akwatia, affiliata alla Federazione ghanese; Esaminata la nota del 15.11.2007 con la quale l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C ha comunicato alla U.S.D. SP Calcio 2005 S.R.L. e al calciatore Albert SEFA la revoca "ex tunc" del tesseramento di quest'ultimo in ottemperanza dell'art. 42, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F.; Rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta congiuntamente dal Presidente della U.S.D. SP Calcio 2005 S.R.L., signor Raffaele MENEGON e da Albert SEFA alla luce della falsa affermazione contenuta nella dichiarazione del calciatore sopra citata, è da considerarsi in contrasto con il disposto dell'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.; Accertato che il signor Raffaele MENEGON, nella sua riferita qualità, benché fosse ben a conoscenza del precedente tesseramento del sopracitato calciatore per una società affiliata alla Federazione ghanese, aveva comunque spinto il Sefa a sottoscrivere ugualmente la sopracitata dichiarazione mendace del 16.07.2007 - dallo stesso Presidente predisposta - per poi inviarla congiuntamente alla richiesta di tesseramento; Rilevato che nonostante tale irregolare tesseramento per la U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L., il SEFA ha preso parte nella fila di quest'ultima società alle seguenti gare valevoli per il Campionato di Il categoria - Girone "a" del Comitato Regionale Veneto: SP Calcio 2005 - AC Mix Esse Elle 12 del 23.09.2007; Juventina Mugnai - SP Calcio 2005 3-1 del 30.09.2007; SP Calcio 2005 Montegrappa 4-1 del 07.10.2007; SP Calcio 2005 - La Sermaglia 2-1 del 14.10.2007; Union Maser – SP Calcio 2005 1-1- del 21.10.2007; SP Calcio 2005 - Virtus Farra 2-3 del 28.10.2007; Altivolese - SP Calcio 2005 1-0 del 04.11.2007; SP Calcio 2005 - Caerano 2-1 del 11.11.2007; Plavis - SP Calcio 2005 1-3 del 18.11.2007; SP Calcio 2005 - Lentiai 3-0 del 25.11.2007; Stabilito che il nominativo del SEFA venne inserito nell'elenco nelle distinte delle partite in questione, nelle quali le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dalla U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L. risultano tutte firmate dal sig. Lucio CODEMO, ad eccezione di quella relativa alla gara contro il Caerano sottoscritta dal sig. Luca SOLIGO, entrambi qualificatisi dirigenti della società svolgenti per tali occasioni la funzione di accompagnatore ufficiale della squadra; Considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti; visto l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale, tra l'altro: le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe (comma 2); alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda (comma 3); ai dirigenti, soci di associazioni e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi (comma 4); la violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. ( ... ) Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte (comma 6); Ritenuto, quindi, che la richiesta di tesseramento basata su una dichiarazione non vera, ed il successivo utilizzo del calciatore in gare ufficiali abbia comportato la violazione del disposto degli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1, del medesimo C.G.S. ascrivibile al giocatore Albert SEFA ed ai sigg. Raffaele MENEGON, Lucio CODEMO e Luca SOLIGO, rispettivamente Presidente e dirigenti della U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L., nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, alla società U.S.D. SP CALCIO 2005 S.R.L. ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri dirigenti ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. Al dibattimento odierno sono risultati presenti : - il Sig. Albert SEFA (calciatore già tesserato dall’U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) - il Sig. Raffaele MENEGON (Presidente dell’ U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) che si rappresenta in proprio e rappresenta pure la Società da lui presieduta; - il Sig. Lucio CODEMO (Dirigente dell’ U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) - il Sig. Luca SOLIGO (Dirigente dell’ U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) - l’Avv. Massimo Giuseppe ADAMO - Sostituto Procuratore – in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell’applicazione dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale : al Sig. Albert Sefa (calciatore (già tesserato SP Calcio 2005 Srl) : la sanzione della squalifica per mesi 2 e giorni 20 al Sig. Raffaele Menegon (Presidente – SP Calcio 2005 Srl) : la sanzione della inibizione per mesi 4 al Sig. Soligo Luca (Dirigente SP Calcio 2005 Srl) : la sanzione della inibizione per giorni 20 al Sig. Lucio Codemo (Dirigente SP Calcio 2005 Srl) : la sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 20 alla Società SP Calcio 2005 Srl : 4 punti di penalizzazione in classifica da applicare nel Campionato di 2^ Categoria 2008/2009. La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo dispone l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera - di comminare a carico del Sig. il Sig. Albert SEFA, calciatore già tesserato dall’U.S.D. SP Calcio 2005 Srl la squalifica per mesi 2 e giorni 20 - di comminare a carico del Sig. Raffaele MENEGON (Presidente dell’ U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) la sanzione della inibizione per mesi 4 - di comminare a carico del Sig. Lucio CODEMO (Dirigente dell’ U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) la sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 20 - di comminare a carico del Sig. Luca SOLIGO (Dirigente dell’ U.S.D. SP Calcio 2005 Srl) la sanzione della inibizione per giorni 20 - di comminare a carico della Società U.S.D. SP Calcio 2005 Srl : l’applicazione di 4 punti in classifica del Campionato di 2^ Categoria 2008/2009.
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