COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 17 Settembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Alessandro LAZZAROTTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A.di Bassano

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 17 Settembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Alessandro LAZZAROTTO – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A.di Bassano La Procura Federale con atto del 22/8/2008 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro LAZZAROTTO per aver integrato la violazione di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto Federale e art. 40 comma 3 lett d) del Regolamento A.I.A., per aver richiesto la deroga alla clausola compromissoria per adire le vie legali nei confronti dei calciatori della Società Prix Aurora Camisano, Maurizio Tognon e Gabriele Tognon, quando però aveva già provveduto, come lui stesso dichiarato, a depositare la querela presso l’organo competente. Il deferimento é scaturito dai seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, Esaminati gli atti trasmessi dalla Sezione AIA di Bassano del Grappa relativi al Sig. Lazzarotto Alessandro, iscritto presso la Sezione AIA di Bassano del Grappa, per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari; Rilevato che dalla documentazione stessa é emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007/08, il Sig. Lazzaretto Alessandro ha diretto la gara del campionato amatoriale della L.N.D. tra Banca Pop. Vicenza e Prix Aurora Camisano – Girone A – C.R. Veneto in data 10/3/2007, nel corso della quale ha subito una aggressione da parte di due calciatori della Soc. Prix Aurora Camisano, Maurizio Tognon e Gabriele Tognon; e che in seguito a ciò lo stesso ha richiesto la deroga alla clausola compromissoria per adire le vie legali nei confronti dei sunnominati calciatori solo quando però aveva già provveduto, come lui stesso dichiarato, a depositare la querela presso l’Organo competente, ammettendo di non essere, per sua negligenza, a conoscenza della prassi prevista; Ritenuto che la condotta posta in essere dal Sig. Lazzarotto Alessandro integri la violazione di cui all’art. 30 commi 2 e 4 dello Statuto Federale e art. 40 comma 3, lettera d) del Regolamento A.I.A., per aver richiesto la deroga alla clausola compromissoria per adire le vie legali ordinarie nei confronti dei sunnominati calciatori, quando però aveva già provveduto, come da lui stesso dichiarato, a depositare la querela presso l’organo competente, ammettendo di non essere, per sua negligenza, a conoscenza della prassi prevista”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. Al dibattimento odierno sono risultati presenti: - il Sig. Alessandro Lazzarotto – Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Bassano - l’Avv. Massimo Giuseppe ADAMO - Sostituto Procuratore – in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Sig. Alessandro Lazzarotto ha dichiarato di avvalersi dell’applicazione dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 8, concordata con il Rappresentante della Procura Federale. La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo dispone l’applicazione della sanzione di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di comminare a carico del Sig. Alessandro LAZZAROTTO (Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Bassano del Grappa)la sanzione della sospensione per mesi 8.
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