COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 01 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CURTAROLESE 97 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 20 del 17/9/2008 – Squalifica sino al 31/10/2008 giocatore Iscaro Simone – Trofeo Regione Veneto Società di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 01 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. CURTAROLESE 97 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 20 del 17/9/2008 – Squalifica sino al 31/10/2008 giocatore Iscaro Simone – Trofeo Regione Veneto Società di 1^ Categoria La Società A.C. Curtarolese 97 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 20 del 17/9/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 31/10/2008 a carico del giocatore Iscaro Simone perché, dopo essere stato espulso dall’arbitro a fine partita, prima nello spogliatoio e poi attendendolo mentre si dirigeva alla vettura parcheggiata, benché accompagnato l’arbitro da un dirigente locale, lo insultava e minacciava reiteratamente di violenza fisica in occasione di un prossimo eventuale evento (art. 19.4, lettera d) del C.G.S.). La Commissione Disciplinare Territoriale letta la rituale opposizione presentata dall’A.C. Curtarolese 97 esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato il referto arbitrale, precisando comunque che il giocatore Iscaro Simone non si é avvicinato o ha tentato un’aggressione fisica, limitandosi a proferire generiche minacce. considerato quindi, che la condotta del calciatore sanzionato, pur grave, appare suscettibile, per quanto sopra, di rivalutazione sotto il profilo dell’applicazione della pena P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso avanzato dall’A.C. Curtarolese 97; • di rideterminare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Iscaro Simone, riducendola al 16/10/2008. La tassa reclamo non é stata versata.
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