COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MESTRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008 – Applicazione art. 17,comma 5,lettera c) del C.G.S. gara Mestre – Delta 2000 del 28/9/2008

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MESTRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008 – Applicazione art. 17,comma 5,lettera c) del C.G.S. gara Mestre – Delta 2000 del 28/9/2008 La Società A.C. Mestre ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008, con la quale applicava a carico dell’A.C. Mestre la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0 – 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 17,comma 5, lettera c) del C.G.S.per infrazione dell’art. 34 bis delle NOIF
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