COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. DELTA 2000. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008 – Applicazione art. 17,comma 5,lettera c) del C.G.S. gara Mestre – Delta 2000 del 28/9/2008
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. DELTA 2000.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25
dell’8/10/2008 – Applicazione art. 17,comma 5,lettera c) del C.G.S. gara Mestre – Delta 2000 del
28/9/2008
La Società U.S. Delta 2000 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008, con la quale applicava a carico dell’U.S. Delta 2000 la sanzione
sportiva della perdita della gara emarginata per 0 – 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 17,comma 5, lettera c) del
C.G.S. per infrazione dell’art. 34 bis delle NOIF
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, ha riunito in un unico giudizio i ricorsi proposti dalle Società A.C. Mestre e U.S. Delta 2000;
sentito l’arbitro che ha fornito un supplemento di rapporto;
accertata, per quanto sopra, l’erroneità delle indicazioni relative alle prime sostituzioni effettuate da ciascuna delle
squadre, come riportato nel referto arbitrale e sulla base delle quali é stato assunto l’impugnato provvedimento del
Giudice Sportivo;
considerata, pertanto, la fondatezza di entrambi i reclami;
ritenuti quindi sussistenti i presupposti per procedere alla omologazione del risultato della gara di cui trattasi
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere entrambi i ricorsi riuniti e presentati dalle Società A.C. Mestre e U.S. Delta 2000 e per l’effetto conferma
la validità della gara in esame, omologandone il risultato acquisito in campo: Mestre – Delta 2000 1 – 1.
Le tasse reclamo non sono state versate.
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