COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. MONTEBELLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Dalla Motta Ivano – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. MONTEBELLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Dalla Motta Ivano – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Montebello ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Dalla Motta Ivano : “espulso perché contestava l’arbitro spingendolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Montebello; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il referto dell’arbitro è puntuale e dettagliato nel descrivere la condotta ascritta al giocatore Dalla Motta e che la sanzione applicata in primo grado risulta del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (vedi ex art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Montebello, • di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Motta Ivano per tre giornate; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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