COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. MONTEBELLO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Dalla Motta Ivano – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. MONTEBELLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 25
dell’8/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Dalla Motta Ivano – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Montebello ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 25 dell’8/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Dalla Motta Ivano : “espulso perché contestava l’arbitro spingendolo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Montebello;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il referto dell’arbitro è puntuale e dettagliato nel descrivere la condotta ascritta al giocatore Dalla Motta e che
la sanzione applicata in primo grado risulta del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto
considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (vedi ex art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Montebello,
• di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Motta Ivano per tre giornate;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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