COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. V.F. SOVIZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 dell’8/10/2008 – Omologazione gara VF Sovizzo – Fiamma Vicentina del 5/10/2008 – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 15 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. V.F. SOVIZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 dell’8/10/2008 – Omologazione gara VF Sovizzo – Fiamma Vicentina del 5/10/2008 – Campionato Allievi Provinciale La Società ASD V.F: Sovizzo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata con il Comunicato n. 14 dell’8/10/2008, con la quale dichiarava “non esaminabile” il preannuncio di reclamo inerente la gara emarginata, poiché trasmesso dopo le 24 ore dalla disputa della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. V.F. Sovizzo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; visto il C.G.S. che al rinnovato art. 46, comma 3, non prevede l’onere del preannuncio di reclamo, ma richiede che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, siano proposti al Giudice Sportivo entro sette giorni dallo svolgimento della gara stessa P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di annullare l’impugnata decisione del Giudice Sportivo di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Organo Disciplinare cui rinvia per l’esame del merito • di accogliere, per quanto sopra, il ricorso presentato dall’A.S.D. V.F. Sovizzo. La tassa reclamo non é stata versata.
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