COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N.A.S. MILAN GUARDA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato Ufficiale n. 13 del 15/10/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Azzalin Fabio – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N.A.S. MILAN GUARDA
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato
Ufficiale n. 13 del 15/10/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Azzalin Fabio – Campionato di
3^ Categoria
La Società N.A.S. Milan Guarda ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Treviso, pubblicata con il Comunicato n. 13 del 15/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per
cinque giornate a carico del giocatore Azzalin Fabio : “perché dopo la sostituzione, da bordo campo rivolgeva all’arbitro
scurrili offese e denigrazioni; in seguito all’espulsione, rientrava nel terreno di gioco ed insultava ulteriormente il direttore
di gara. Appostatos, poi sulle tribune, continuava ad insultarlo e ad aizzare contro di lui i sostenitori della propria
squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo proposto dalla Società N.A.S. Milan Guarda;
presa visione della documentazione ufficiale agli atti;
esaminato il dettagliato rapporto arbitrale e considerata la fede privilegiata rivestita dallo stesso (cfr. art. 35.1, sub 1.1.,
del C.G.S.);
ritenuto, per quanto sopra, comunque complessivamente congrua la sanzione in ordine al fatto oggetto del reclamo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo presentato dalla Società N.A.S. Milan Guarda;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara a carico del giocatore Azzalin Fabio;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non è stata versata.
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