COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CADORE Avverso regolarità gara Jovanese – Cadore dell’1/3/2008 – Campionato S.G.S. Giovanissimi Prov. le/VR
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 ottobre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CADORE
Avverso regolarità gara Jovanese – Cadore dell’1/3/2008 – Campionato S.G.S. Giovanissimi Prov. le/VR
A scioglimento della riserva assunta dalla C.D.T. con il Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 19/3/2008 p.4.2.5.
La Commissione Disciplinare Territoriale
OSSERVA :
la società U.S. Cadore ha proposto reclamo avverso la validità della gara relativa al Campionato Veneto Giovanissimi
Provinciale disputatasi il giorno 1.3.2008 c/o l’impianto sportivo di Azzano (Vr) tra la stessa predetta società e la A.C.
Jovanese, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila di quest’ultima squadra, del calciatore indicato nella distinta di
gioco con il n. 13.
Afferma, infatti, la società reclamante che all’incontro di cui trattasi ha preso parte, nella formazione della A.C. Jovanese
con il n. 13, non già il giocatore Michael Bresciani (nato il 17.9.1993), bensì, in effetti, il giocatore Antonio Ferrante (nato il
29.11.1991) che, peraltro, attesa l’età, avrebbe dovuto disputare il campionato “Allievi” e non già quello “Giovanissimi”.
Chiedeva, dunque, l’applicazione della sanzione disciplinare, a carico della Jovanese, della perdita della gara, finita,
invece, sul campo con il risultato di 3 ad 1 a favore di quest’ultima.
Letto il reclamo il G.S. presso la Delegazione provinciale di Verona lo trasmetteva, per competenza (v. C.U. n. 36/1045
del 5 marzo 2008), alla Commissione disciplinare (v. C.U. n. 37/1080 del 12 marzo 2008).
Stante la particolarità del caso, questa Commissione disciplinare territoriale ha ritenuto necessari approfondimenti
istruttori diretti ad appurare le eventuali responsabilità della società A.C. Jovanese. Di conseguenza, sospendeva la
decisione, trasmettendo gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., riservando, all’esito, ogni decisione inerente
l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari (v. C.U. n. 51 del 19.3.2008).
Così ricevute le risultanze delle indagini svolte dalla Procura, la C.D.T., preliminarmente ritenuta, ratione temporis, la
propria competenza, sciogliendo la riserva in precedenza assunta, osserva ed espone quanto segue.
I FATTI.
Il giorno 1.3.2008, alle ore 16.00 veniva disputata la gara tra A.C. Jovanese ed U.S. Cadore, valevole per il campionato
provinciale Giovanissimi (girone B), terminata con il risultato di 3 ad 1.
Al minuto 19° del primo tempo entrava in campo, in sostituzione di altro calciatore, il giocatore n. 13 della A.C. Jovanese,
dalla lista corrispondente al nominativo di Bresciani Michael. Secondo la prospettazione offerta dalla reclamante, invece,
in realtà quel calciatore era Ferrante Antonio.
In particolare, lo stesso sarebbe stato riconosciuto come tale dal genitore di uno dei giocatori dell’U.S. Cadore, ex
docente, appunto, dell’allievo Antonio Ferrante durante l’anno scolastico 2006/2007. Il docente avrebbe subito
rappresentato la circostanza al dirigente accompagnatore della predetta società che, nell’intervallo, ne riferiva al direttore
di gara.
Lo stesso calciatore, peraltro, veniva sostituito all’inizio della seconda frazione di gara con il giocatore n. 14.
LE RISULTANZE ISTRUTTORIE ED IL PROFILO SANZIONATORIO
Le indagini accurate svolte dai collaboratori della Procura federale consentono di ritenere accertato l’effettivo scambio di
persone di cui trattasi.
Gli elementi probatori acquisiti convergono tutti nella stessa direzione, da cui si ricava la fondatezza dell’assunto secondo
cui a fare ingresso sul terreno di gioco al 19° minuto del primo tempo è stato Antonio Ferrante (nato il 29/11/1991) e non
Michael Bresciani (nato il 17/9/1993). In tal senso si mostrano univoche e concordanti le deposizioni testimoniali rese alla
Procura dal direttore di gara, dal dirigente accompagnatore della U.S. Cadore e dal docente di cui si è detto.
Deve, poi, essere particolarmente valorizzata la mancata comparizione dei due calciatori interessati all’invito di
convocazione inviato dalla Procura: un diretto riconoscimento da parte dell’arbitro avrebbe, infatti, dissipato ogni
eventuale possibile residuo dubbio.
Ne risultano, dunque, coinvolte la responsabilità non solo dei due calciatori oggetto della spiacevole vicenda, anche per la
mancata comparizione innanzi ad un organismo federale, ma pure quella più grave della dirigenza della società A.C.
Jovanese in ordine all’episodio contestato, attesane, peraltro, la valenza certamente diseducativa. Ciò che impone la
trasmissione degli atti, unitamente alla presente delibera, alla Procura federale, affinché, nell’ambito della propria
competenza, possa autonomamente valutare la sussistenza delle condizioni per effettuare gli eventuali relativi
deferimenti.
Così acclarati i fatti, per quanto in questa sede rileva, deve concludersi per la fondatezza del ricorso proposto dalla U.S.
Cadore, cui consegue, quindi, anche se solo sul piano meramente formale, attesa la conclusione del campionato,
l’accoglimento del reclamo con le relative conseguenze sul piano disciplinare, ossia, la sanzione, a carico della A.C.
Jovanese, della perdita della gara di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 18 del C.G.S. s’impone la sanzione pecuniaria a carico della Società, che si stima equa in € 200,00 di
ammenda.
Salva ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione e decisione in ordine ad eventuale deferimento per i fatti oggetto del
presente procedimento.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo proposto dalla U.S. Cadore e, per l’effetto, commina alla società A.C. Jovanese la sanzione
disciplinare della perdita della gara, da omologarsi, dunque, con il risultato A.C. Jovanese O – U.S. Cadore 3 (la tassa
reclamo non è stata versata);
• commina altresì alla AC. Jovanese la multa di € 200,00;
• manda alla segreteria per la trasmissione alla Procura Federale della presente delibera e degli atti del procedimento,
ai fini di ogni competente valutazione in ordine alla individuazione di eventuali responsabilità per i fatti oggetto del
procedimento.
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