COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. CIVE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Piva Manuel – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S.D. CIVE’
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Piva Manuel – Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S.D. Civè ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 27 del 22/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a
carico del giocatore Piva Manuel perché : “espulso per aver insultato l’arbitro, al termine della gara reiterava gli insulti ”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società G.S.D. Civè;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuto che il referto dell’arbitro è puntuale e dettagliato nel descrivere la condotta ascritta al giocatore Piva Manuel e che
la sanzione applicata in primo grado risulta del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto;
considerata l’efficacia privilegiata del predetto rapporto di gara (vedi ex art. 35,comma 1, sub 1.1. CGS)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S.D. Civè,
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del giocatore Piva Manuel;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. CIVE’ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 22/10/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Piva Manuel – Campionato di 2^ Categoria"