COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. COLOGNA VENETA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del29/10/2008 – Squalifica sino al 26/11/2008 giocatore Dal Molin Mattia – Campionato Giovanissimi Regionali S.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. COLOGNA VENETA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del29/10/2008 – Squalifica sino al 26/11/2008 giocatore Dal Molin Mattia – Campionato Giovanissimi Regionali S.G.S. La Società A.C. Cologna Veneta ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 28 del 29/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 26/11/2008 a carico del giocatore Dal Molin Mattia : “per intervento particolarmente violento su di un avversario provocandogli danni fisici ”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo proposto dalla Società A.C. Cologna Veneta; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro; il quale ha confermato la circostanza descritta e documentata nel referto di gara; valutato il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai fatti ascritti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo presentato dall’A.C. Cologna Veneta, • di confermare la sanzione della squalifica sino al 26/11/2008 a carico del giocatore Dal Molin Mattia; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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