COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. COLOGNA VENETA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del29/10/2008 – Squalifica sino al 26/11/2008 giocatore Dal Molin Mattia – Campionato Giovanissimi Regionali S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 05 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. COLOGNA VENETA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del29/10/2008 – Squalifica sino al 26/11/2008 giocatore Dal Molin Mattia – Campionato Giovanissimi Regionali S.G.S.
La Società A.C. Cologna Veneta ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 28 del 29/10/2008, con la quale é stata assunta la squalifica sino al
26/11/2008 a carico del giocatore Dal Molin Mattia : “per intervento particolarmente violento su di un avversario
provocandogli danni fisici ”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo proposto dalla Società A.C. Cologna Veneta;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro; il quale ha confermato la circostanza descritta e documentata nel referto di gara;
valutato il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai
fatti ascritti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo presentato dall’A.C. Cologna Veneta,
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 26/11/2008 a carico del giocatore Dal Molin Mattia;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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