COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 12 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. ROSÀ Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica sino all’1/12/2008 giocatore Bordignon Lorenzo – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 12 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. ROSÀ
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 –
Squalifica sino all’1/12/2008 giocatore Bordignon Lorenzo – Campionato di Promozione
La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata con il
Comunicato n. 30 del 5/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica a carico del calciatore
Bordignon Lorenzo sino all’1/12/2008 : “per condotta violenta di particolare gravità nei confronti di un calciatore della
squadra avversaria”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Rosà;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentiti il legale rappresentante della Società ricorrente ed il giocatore interessato;
considerato che la sanzione irrogata appare congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore Bordignon e non
contestati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Rosà;
• di confermare la sanzione della squalifica sino all’1/12/2008 a carico del giocatore Bordignon Lorenzo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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