COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 12 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.P.D. VIGOR Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanardo Denis; Squalifica sino al 17/11/2008 allenatore Gurizzan Fabrizio – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 12 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.P.D. VIGOR
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 –
Squalifica per tre giornate giocatore Zanardo Denis; Squalifica sino al 17/11/2008 allenatore Gurizzan Fabrizio – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.P.D. Vigor ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate con il
Comunicato n. 30 del 5/11/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari :
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanardo Denis : per condotta gravemente irriguardosa e minacciosa
nei confronti dell’arbitro al termine della gara (ex art. 19 comma 4 lett. a del C.G.S.)”;
- squalifica sino al 17/11/2008 a carico dell’allenatore Gurizzan Fabrizio.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso presentato dall’A.P.D. Vigor attinente la squalifica nei
confronti dell’allenatore Gurizzan Fabrizio sino al 17/11/2008, trattandosi di provvedimento inoppugnabile in base all’art.
45,comma 3, lettera b) del C.G.S. (inferiore ad un mese);
esaminato il ricorso proposto dalla Società Vigor nella parte riguardante la squalifica per tre giornate nei confronti del
calciatore Zanardo Denis e la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo in primo grado che riflette perfettamente l’accadimento dei fatti esposti
nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto, per cui il provvedimento disciplinare appare congruo, tenuto anche conto della
fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35,comma 1, sub 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Vigor;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanardo Denis;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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