COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica sino al 2/11/2011 giocatore Amzovsky Durko – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Squalifica sino al 2/11/2011 giocatore Amzovsky Durko – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Rosà ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 30 del 5/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica a carico del calciatore Amzovsky Durko sino al 2/11/2011 “espulso dal campo per aver contestato l’operato dell’arbitro con comportamento particolarmente aggressivo, alla notifica del provvedimento colpiva lo stesso con una forte manata al collo provocandogli momentanei problemi respiratori”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.S. Monastier; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato che il calciatore, dopo l’esibizione del cartellino rosso, lo ha afferrato al collo con intensità, con il braccio rigido e la mano a morsa; considerato che il referto arbitrale, nel giudizio sportivo, riveste efficacia di prova privilegiata (ex art. 35, 1° comma punto 1.1. del C.G.S.); ritenuto che la condotta del calciatore abbia concretato un’intenzionale aggressione fisica; valutata congrua, in questo quadro di riferimento, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.S. Monastier; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 2/11/2011 a carico del giocatore Amzovsky Durko; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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