COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD.FC BURANO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tagliapietra Alessandro – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO ASD.FC BURANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del
12/11/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tagliapietra Alessandro – Campionato di 2^
Categoria
La Società ASD.FC Burano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata con il
Comunicato n. 32 del 12/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara a
carico del calciatore Tagliapietra Alessandro : “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società ASD FC Burano;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante della Società opponente;
sentito, altresì per le vie brevi l’arbitro il quale ha integralmente confermato quanto riportato nel referto di gara;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio le vicende in
esame e che quindi appare congrua
tenuto conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (vedi art. 35.1° comma, punto 1,1, del
C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ ASD FC Burano;
• di confermare la sanzione della squalifica sino per quattro giornate a carico del giocatore Tagliapietra Alessandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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