COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. RIESE VALLÀ CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Coluccino Gerardo – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. RIESE VALLÀ CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Coluccino Gerardo – Campionato di 1^ Categoria La Società G.S.D. Riese Vallà Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 22 del 12/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Coluccino Gerardo : “per avere colpito volontariamente con una gomitata al volto un calciatore avversario, con palla non a distanza di gioco, costringendolo provvisoriamente alle cure mediche”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società G.S.D. Riese Vallà Calcio; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che esplicitamente l’arbitro ha rilevato la volontarietà del gesto da parte del calciatore Coluccino; considerato che nell’ordinamento sportivo il referto arbitrale riveste valore di prova privilegiata (ex art. 35,1° comma, punto 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dal G.S.D. Riese Vallà Calcio; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Coluccino Gerardo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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