COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.D. RIESE VALLÀ CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 – Squalifica per tre giornate giocatore Coluccino Gerardo – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 19 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S.D. RIESE VALLÀ CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 –
Squalifica per tre giornate giocatore Coluccino Gerardo – Campionato di 1^ Categoria
La Società G.S.D. Riese Vallà Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 22 del 12/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre
giornate di gara a carico del calciatore Coluccino Gerardo : “per avere colpito volontariamente con una gomitata al volto
un calciatore avversario, con palla non a distanza di gioco, costringendolo provvisoriamente alle cure mediche”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società G.S.D. Riese Vallà Calcio;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuto che esplicitamente l’arbitro ha rilevato la volontarietà del gesto da parte del calciatore Coluccino;
considerato che nell’ordinamento sportivo il referto arbitrale riveste valore di prova privilegiata (ex art. 35,1° comma,
punto 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal G.S.D. Riese Vallà Calcio;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Coluccino Gerardo;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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