COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 26 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti :del Sig. Issam Chouaib (calciatore già tesserato ASD F.C. Sant’Andrea Campodarsego)del Sig. Claudio Rossetto (Presidente ASD F.C. S.Andrea Campodarsego) della Società ASD F.C. S.Andrea Campodarsego
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 26 novembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :del Sig. Issam Chouaib (calciatore già tesserato ASD F.C. Sant’Andrea Campodarsego)del Sig. Claudio Rossetto (Presidente ASD F.C. S.Andrea Campodarsego)
della Società ASD F.C. S.Andrea Campodarsego
La Procura Federale con atto del 31/10/2008 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Issam Chouaib (calciatore già tesserato ASD F.C. Sant’Andrea Campodarsego)
per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF e
dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1,comma 1 del medesimo C.G.S. per avere falsamente affermato
di non essere stato tesserato per Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva
2007/2008 per l’ASD FC Sant’Andrea Campodarsego, senza averne titolo;
il Sig. Claudio Rossetto (Presidente ASD F.C. S.Andrea Campodarsego)
per rispondere della violazione di cui all’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis delle NOIF e
dei principi di lealtà correttezza e probità sanciti dall’art. 1,comma 1 del medesimo C.G.S. per avere richiesto il
tesseramento nella stagione sportiva 2007/2008 del calciatore Issam Chouaib, senza che questi ne avesse titolo, senza
porre in essere le opportune verifiche in merito allo status del medesimo;
la Società ASD F.C. S.Andrea Campodarsego
per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4,comma 1 e comma 2 del C.G.S. delle
violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1,comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale”
In ordine alla nota del 19/12/07 dell’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. alla Procura Federale nella quale si segnalava
l’avvenuta richiesta di tesseramento da parte della Società A.S.D. FC Sant’Andrea Campodarsego del calciatore Issam
Chouaib, di nazionalità marocchina, con allegata dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato per
Federazione estera, e che successivamente la National Association of Marocco aveva comunicato che invece il calciatore
citato, pur attualmente libero da impegni con squadre locali e con la detta Federazione, era stato tesserato in passato;
esaminata la documentazione relativa alla nota citata;
rilevato che dalla documentazione allegata si evince come il calciatore Issam Chouaib, di nazionalità marocchina, risulta
in effetti essere stato tesserato per club affiliato alla National Association of Marocco e che pertanto la dichiarazione
sottoscritta dal medesimo in data 10.11.2007, in ossequio al disposto dell’art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F. è da
considerarsi non veritiera;
rilevato come anche la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Presidente dell’ASD FC Sant’Andrea Campodarsego,
Sig. Claudio Rossetto, alla luce della falsa affermazione contenuta nella dichiarazione del calciatore sopra citata, è da
considerarsi in contrasto con il disposto del medesimo art. 40 comma 11 bis delle N.O.I.F.;
ritenuto quindi che la richiesta di tesseramento basata su una dichiarazione non vera, abbia comportato la violazione del
disposto dell’art. 10, comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis delle NOIF e dei principi di lealtà,
correttezza e probità sanciti dall’art. 1,comma 1 del medesimo C.G.S. ascrivibile al giocatore Issam Chouaib al Presidente
dell’ASD FC Sant’Andrea Campodarsego Sig. Claudio Rossetto nonché, a titolo di responsabilità diretta, alla società
A.S.D. FC Sant’Andrea Campodarsego ai sensi dell’art. 4,1° comma del C.G.S.”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna
udienza.
Al dibattimento odierno sono risultati presenti :
- Il Dott. Salvatore SCIUTO, Rappresentante della Procura Federale;
- il Sig. Claudio Rossetto (Presidente ASD F.C. S.Andrea Campodarsego) che si rappresenta in proprio e rappresenta la
Società ASD F.C. S.Andrea Campodarsego
Non è comparso, invece, il Sig. Issam Chouaib (calciatore già tesserato ASD F.C. Sant’Andrea Campodarsego) seppure
ritualmente convocato.
Il Sig. Claudio Rossetto, per sé e la Società, dichiara di volere avvalersi dell’applicazione dell’art. 23 del Codice di
Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura
Federale :
- a carico del Sig. Claudio Rossetto (Presidente ASD F.C. S.Andrea Campodarsego) : 80 giorni di inibizione;
- a carico della Società ASD F.C. S.Andrea Campodarsego : ammenda di € 100,00.-
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Issam Chouaib, dalla documentazione acquisita agli atti risulta come lo
stesso fosse già stato in precedenza tesserato per club affiliato alla National Association of Marocco.
Ritenuti pertanto così accertati i fatti oggetto di deferimento, questa Commissione reputa congrue le sanzioni concordate
(ex art. 23 del C.G.S. e la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo) che attiene al Sig. Rossetto
ed alla Società da lui presieduta, mentre valuta adeguata al fatto contestato al Sig. Issam Chouaib la squalifica per mesi
due.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale,
delibera
di comminare a carico
• del Sig. Issam Chouaib (calciatore già tesserato ASD F.C. Sant’Andrea Campodarsego) : la sanzione della squalifica
per mesi due;
• del Sig. Claudio Rossetto (Presidente ASD F.C. S.Andrea Campodarsego) : la sanzione della inibizione per giorni 80;
• della Società ASD F.C. S.Andrea Campodarsego : la sanzione della ammenda di € 100,00.-
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