COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 26 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD.AC VEDELAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Omologazione gara Cordignano – Vedelago del 19/10/2008 – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 26 novembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD.AC VEDELAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 – Omologazione gara Cordignano – Vedelago del 19/10/2008 – Campionato di Eccellenza L’ASD.AC Vedelago ha preannunciato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 5/11/2008 (omologazione gara in oggetto). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la reclamante non ha provveduto all’invio dei motivi, come prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce di quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, il ricorso predetto, proposto dall’ASD AC Vedelago e dispone l’addebito della relativa tassa non versata.
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