COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.C.D. MASERÀ Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 19/11/2008 del C.R. Veneto – Applicazione art. 17 C.G.S. partita C.U.S. Padova – Maserà del 16/11/2008; 1 punto di penalizzazione in classifica – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO A.C.D. MASERÀ
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 19/11/2008 del C.R. Veneto – Applicazione art. 17 C.G.S. partita C.U.S. Padova – Maserà del 16/11/2008; 1 punto di penalizzazione in classifica – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C.D. Maserà ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate con il
Comunicato n. 33 del 19/11/2008 del Comitato Regionale Veneto, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni :
- applicazione dell’art. 17 del C.G.S. per la partita emarginata;
- penalizzazione di 1 punto in classifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale
visto il ricorso in oggetto, ne dichiara l’inammissibilità per i seguenti motivi :
▪ il sottoscrittore del ricorso non risulta legittimato a firmare la documentazione ufficiale per conto dell’A.C.D. Maserà : non
risulta infatti che la Società abbia depositato presso il C.R. Veneto delega di rappresentanza a favore del predetto
firmatario;
▪ per non avere dimostrato di avere inviato copia del reclamo alla Società controparte.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A.C.D. Maserà;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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