COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RECLAMO POL.D. BELFIORESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 del Comitato Regionale Veneto – Ammenda € 36,00; Squalifica sino al 26/12/2008 allenatore Taccardi Peter – Campionato Regionale Allievi S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. RECLAMO POL.D. BELFIORESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 12/11/2008 del Comitato Regionale Veneto – Ammenda € 36,00; Squalifica sino al 26/12/2008 allenatore Taccardi Peter – Campionato Regionale Allievi S.G.S.
La Società Pol.D. Belfiorese ha presentato reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate con il
Comunicato n. 32 del Comitato Regionale Veneto del 12/11/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni :
- ammenda di € 36,00 : “per insulti all’arbitro durante la gara”;
- squalifica sino al 26/12/2012 a carico dell’allenatore Taccardi Peter : “per proteste nei confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso relativa all’ammenda di € 36,00 a carico della Società,
trattandosi di provvedimento disciplinare inoppugnabile, come stabilito dall’art. 45 punto 3, lettera d) del C.G.S.;
letto il ricorso proposto dalla Società Pol.D. Belfiorese nella parte riguardante la squalifica dell’allenatore Taccardi Peter;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara;
valutata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio le vicende in
esame e che quindi appare congrua;
tenuto conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (cfr. art. 35,1° comma, punto 1.1. del
Codice di Giustizia Sportiva)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Pol.D. Belfiorese;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 26/12/2008 a carico dell’allenatore Taccardi Peter;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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