COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 3/12/2008 del Comitato Regionale Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Zandomeneghi Fabio; Ripetizione gara Montello – Z.T.L.L. Sinistra Piave del 30/11/2008 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 3/12/2008 del Comitato Regionale Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Zandomeneghi Fabio; Ripetizione gara Montello – Z.T.L.L. Sinistra Piave del 30/11/2008 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato n. 37 del 3/12/2008 del Comitato Regionale Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zandomeneghi Fabio : “una giornata per l’espulsione e due giornate per comportamento oltraggioso nei confronti dell’arbitro da parte di giocatori non identificati a fine gara”. Inoltre la Società opponente richiede la ripetizione della gara Montello – Z.T.L.L. Sinistra Piave del 30/11/2008 per presunti errori tecnici da parte dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della società opponente che ha insistito nelle argomentazioni difensive già proposte con il ricorso; precisato che la cognizione della Commissione è limitata alla sola sanzione della squalifica del calciatore Zandomeneghi, poiché la richiesta ripetizione della gara è inammissibile, perché proposta fuori termine e ad Organo funzionalmente incompetente (doveva necessariamente essere indirizzata al Giudice Sportivo, ex art. 29,comma 3 del C.G.S.); sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha fornito ulteriori precisazioni; ritenuto che, in relazione alle espressioni riportate nel referto, sia adeguata la minor sanzione della squalifica per una giornata, da sommare alla giornata automatica dovuta a seguito dell’avvenuta espulsione per doppia ammonizione (vedi art. 45, punto 2 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave; • di ridurre a due giornate effettive di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Zandomeneghi Fabio. La tassa reclamo non è stata versata.
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