COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO A.C.D. TREPORTI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 19/11/2008 – Squalifica sino al 30/6/2012 allenatore Zanninello Michele – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. RECLAMO A.C.D. TREPORTI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 19 del 19/11/2008 – Squalifica sino al 30/6/2012 allenatore Zanninello Michele – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C.D. Treporti ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 19 del 19/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 a carico dell’allenatore Zanninello Michele : “per aver colpito l’arbitro con un violento pugno al volto, causandogli un forte dolore alla mandibola sinistra, disturbi sul retro del collo ed un momentaneo stordimento, disturbi che lo costringevano in serata a recarsi al pronto soccorso per un controllo, e a causa di questo malessere, non era in grado di portare a termine la gara, decidendo di sospenderla definitivamente”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Treporti; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, l’arbitro il quale ha confermato di essere stato attinto da un pugno, vibrato dal basso verso l’alto, a mo’ di gancio; considerato che il rapporto dell’arbitro, nel giudizio sportivo, ha efficacia di prova privilegiata, ex art. 35,comma 1,sub 1.1. del C.G.S.: rilevata, inoltre, la precisione dei chiarimenti resi dal direttore di gara; ritenuta congrua, in relazione ai fatti quali sopra descritti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo d primo grado; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.C.D. Treporti; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 a carico dell’allenatore Zanninello Michele; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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