COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. RECLAMO A.S.D. FAVARO 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 3/12/2008 del Comitato Regionale Veneto – Squalifica sino al 10/2/2009 giocatore Djemajli Avdilj – Campionato Giovanissimi Regionale S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.3. RECLAMO A.S.D. FAVARO 1948
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 3/12/2008 del
Comitato Regionale Veneto – Squalifica sino al 10/2/2009 giocatore Djemajli Avdilj – Campionato
Giovanissimi Regionale S.G.S.
La Società A.S.D. Favaro 1948 ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 37 del 3/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della
squalifica sino al 10/2/2009 a carico del calciatore Djemajli Avdilj : “per aver lanciato contro l’arbitro una manciata di fango
colpendolo al corpo e, dopo la notifica dell’espulsione, per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dello
stesso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Favaro 1948;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha ribadito che il calciatore Djemajli Avdilj si è chinato, appositamente, per
raccogliere il fango dal terreno di gioco e lo ha scagliato direttamente contro la persona del direttore di gara, colpendolo
alla figura;
considerato che il rapporto arbitrale, nel giudizio sportivo, ha efficacia di prova privilegiata, ex art. 35,comma 1,sub 1.1.
del C.G.S.;
rilevato, inoltre, che l’arbitro ha dettagliatamente illustrato la condotta del calciatore, anche per le vie brevi;
ritenuta congrua, in relazione ai fatti, quali sopra descritti, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il reclamo presentato dall’A.S.D. Favaro 1948;
• di confermare la sanzione della squalifica sino al 10/2/2009 a carico del calciatore Djemajli Avdilj;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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