COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.S.D. PIOVESE CALCIO 1919 Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 10/12/2008 – Ammenda di € 200,00 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO A.S.D. PIOVESE CALCIO 1919
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del
10/12/2008 – Ammenda di € 200,00 – Campionato di Promozione
La Società A.S.D. Piovese Calcio 1919 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 10/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione dell’ammenda di
€ 200,00 a carico della Società : “per insistenti e pesanti insulti alla terna arbitrale durante la gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Piovese Calcio 1919;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
reputa non sussistere i presupposti per la modifica della sanzione dell’ammenda inflitta alla Società A.S.D. Piovese
Calcio 1919
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ASD Piovese Calcio 1919;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società A.S.D. Piovese Calcio 1919
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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