COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO U.S.SPINIMBECCO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 3/12/2008 – Squalifica sino al 30/11/2009 giocatore Bertassello Corrado – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO U.S.SPINIMBECCO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 3/12/2008 – Squalifica sino al 30/11/2009 giocatore Bertassello Corrado – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. Spinimbecco ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 24 del 3/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 30/11/2009 a carico del calciatore Bertassello Corrado : “per comportamento oltremodo intimidatorio, minaccioso ed offensivo nei confronti dell’arbitro in locale pubblico, lontano dal terreno di gioco e dopo circa un’ora e mezzo dalla fine della gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Spinimbecco; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro il quale ha confermato il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento, precisando, comunque, che non vi è stato alcun contatto fisico; valutato complessivamente il contesto in cui si è svolto l’episodio oggetto del presente procedimento, tenuto presente inoltre il profilo temporale degli accadimenti, ritenuto di poter escludere la premeditazione del comportamento del giocatore sanzionato, essendo verosimile uno scatto d’ira al momento in cui lo stesso ha rivisto il direttore di gara nel locale pubblico, peraltro mai trasceso in vie di fatto, come anche confermato dall’arbitro, atteso che sussistono i presupposti per una revisione della sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S.Spinimbecco; • di ridurre al 31/8/2009 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Bertassello Corrado. • La tassa reclamo non è stata versata.
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