COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C.D. MARCHESINO 2008 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 23/12/2008 – Ammenda alla Società di € 500,00; Squalifica per otto giornate giocatore Zaffani Davide – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. RICORSO A.C.D. MARCHESINO 2008
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n.
27 del 23/12/2008 – Ammenda alla Società di € 500,00; Squalifica per otto giornate giocatore Zaffani
Davide – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C.D. Marchesino 2008 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Verona, pubblicate con il Comunicato n. 27 del 23/12/2008, con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni :
- ammenda di € 500,00.- per : “comportamento offensivo, minaccioso, aggressivo e discriminatorio da parte dei propri
sostenitori nei confronti dell’arbitro e di un calciatore avversario”;
- squalifica per otto giornate a carico del calciatore Zaffani Davide : “espulso per gioco violento, teneva comportamento
offensivo nei confronti dell’arbitro e discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Marchesino 2008;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
esaminato attentamente il referto di gara cui va attribuita la nota fede privilegiata
reputato altresì che rispetto ai fatti accertati le sanzioni inflitte in base alle disposizioni previste dall’art. 11 del C.G.S.,
appaiono congrue
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Marchesino 2008;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società;
• di confermare la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del giocatore Zaffani Davide;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C.D. MARCHESINO 2008 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 23/12/2008 – Ammenda alla Società di € 500,00; Squalifica per otto giornate giocatore Zaffani Davide – Campionato di 3^ Categoria"