COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO POL. ROVERDICRE’ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 dell’8/1//2009 – Squalifica allenatore Caniato Federico sino al 19/1/2009; squalifica giocatore Er Raoul El Hassan per 4 giornate; squalifica giocatore Mullelari Henri per 2 giornate – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO POL. ROVERDICRE’ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 dell’8/1//2009 – Squalifica allenatore Caniato Federico sino al 19/1/2009; squalifica giocatore Er Raoul El Hassan per 4 giornate; squalifica giocatore Mullelari Henri per 2 giornate – Campionato di 3^ Categoria La Società Pol. Roverdicré ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicate con il Comunicato n. 27 dell’8/1/2009, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - squalifica sino al 19/1/2009 a carico dell’allenatore Caniato Federico : “per aver sostenuto e appoggiato gli insulti e le minacce dei suoi giocatori verso il direttore di gara”; - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Er Raoul El Hassan : “per aver scagliato una bomboletta spray all’indirizzo del direttore di gara con violenza, peraltro senza colpirlo, con offese e minacce reiterate”; - squalifica per due giornate a carico del giocatore Mullelari Henri : “per comportamento minaccioso associato a minacce e offese a fine gara nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso avanzato dalla Pol. Roverdicré nella parte in cui impugna la squalifica a carico dell’allenatore Caniato Federico, nonché la squalifica per due giornate a carico del calciatore Mullelari Henri, trattandosi di provvedimenti disciplinari inoppugnabili in base al disposto di cui all’art. 45, comma 3 del C.G.S.; letta la parte del ricorso proposto dalla Pol. Roverdicré concernente la squalifica per quattro giornate nei confronti del calciatore Er Raoul El Hassan; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha integralmente confermato il referto di gara; vista la fede privilegiata rivestita dal predetto rapporto (vedi art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.); ritenuto come non sono emersi elementi utili ad una revisione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Er Raoul El Hassan P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dalla Pol. Roverdicré; • di dichiarare inammissibili la sanzioni riguardante l’allenatore Caniato Federico; • di dichiarare inammissibile la sanzione riguardante il calciatore Mullelari Henri • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Er Raoul El Hassan; • di addebitare la tassa reclamo non versata.
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