COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare La Società A.C. Mozzecane ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,pubblicata con il Comunicato n. 45 del 15/1/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione dellasqualifica per quattro giornate a carico del calciatore Biasi Andrea : “espulso dal campo, assumeva contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, rivolgendo altresì frasi offensive nei riguardi del pubblico presente sugli spalti”.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare La Società A.C. Mozzecane ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,pubblicata con il Comunicato n. 45 del 15/1/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione dellasqualifica per quattro giornate a carico del calciatore Biasi Andrea : “espulso dal campo, assumeva contegno offensivo nei confronti dell’arbitro, rivolgendo altresì frasi offensive nei riguardi del pubblico presente sugli spalti”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Mozzecane; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha precisato che il calciatore non lo ha offeso direttamente, ma ha contestato la decisione di espellerlo in termini irriguardosi, ritardando l’uscita dal terreno di gioco, durante la quale ha invece offeso, pur provocato, alcune spettatrici; ritenuta più congrua alla fattispecie, come complessivamente delineata alla luce dell’audizione in vie brevi dell’arbitro, la squalifica di giornate tre P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Mozzecane; • di ridurre la squalifica a carico del calciatore Biasi Andrea a tre giornate effettive di gara. • La tassa reclamo non è stata versata.
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