COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 28 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO U.S. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 14/1/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sacchet Cristian – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 28 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO U.S. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 14/1/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sacchet Cristian – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Lentiai ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale pubblicata con il Comunicato n. 45 del 14/1/2009, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Sacchet Cristian : “espulso dal campo per insulti all’arbitro, reiterava gli stessi allontanandosi dal terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Lentiai; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro; valutata la decisione assunta dal Giudice di primo grado; verificato che i fatti addebitati al Sacchet sono suscettibili di una rivalutazione in termini di riduzione della sanzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Lentiai; • di ridurre a due giornate effettive di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Sacchet Cristian. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it