COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 28 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C.D. CITTÀ DEL CASTELLO Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 30/12/2008 – Inibizione sino al 21/3/2009 Dirigente Tamiazzo Roberto; Squalifica per otto giornate calciatore Mascotto Luca; Squalifica per tre giornate calciatore Tamiazzo Stefano; Squalifica per due giornate giocatori Michelotto Claudio e Sturaro Matteo – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 28 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C.D. CITTÀ DEL CASTELLO Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 30/12/2008 – Inibizione sino al 21/3/2009 Dirigente Tamiazzo Roberto; Squalifica per otto giornate calciatore Mascotto Luca; Squalifica per tre giornate calciatore Tamiazzo Stefano; Squalifica per due giornate giocatori Michelotto Claudio e Sturaro Matteo – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C.D. Città del Castello ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 30 del 30/12/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : - inibizione sino al 21/3/2009 a carico del Dirigente accompagnatore Tamiazzo Roberto : “per avere contravvenuto ai doveri inerenti alla sua funzione non solo impedendo ma nemmeno attivandosi per evitare che l’arbitro fosse colpito da un giocatore della squadra di casa e da una persona non identificata, e la porta del suo spogliatoio fosse battuta con pugni e calci”, - squalifica per otto giornate a carico del giocatore Mascotto Luca : “per avere tentato di colpire l’arbitro con un pugno e per avergli dato uno spintone strappandogli l’orologio dal polso, procurandogli un leggero graffio”, - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tamiazzo Stefano : “perché con tono minaccioso ed arrogante millantava di poter fare porre termine alla sua carriera arbitrale (giocatore non espulso, vedi precisazione pubblicata con il C.U. n. 31 della Delegazione Provinciale di Padova del 7/1/2009)”; - squalifica per due giornate a carico dei giocatori Sturaro Matteo e Michelotto Claudio. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva : - di aver preso visione del Comunicato Ufficiale n . 31 del 7/1/2009 della Delegazione Provinciale di Padova, con il quale il Giudice Sportivo, al punto 3.1., annullava la sanzione della inibizione sino al 21/3/2009 nei confronti del Dirigente Tamiazzo Roberto, dovuta ad un errore di trascrizione; - di dichiarare inammissibile il ricorso dell’ACD Città del Castello nella parte in cui impugna la squalifica per due giornate a carico dei giocatori Sturaro Matteo e Michelotto Claudio in quanto tali provvedimenti, in base alle disposizioni stabilite con l’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva sono inappellabili; 50/969 letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Città del Castello nella parte riguardante i rimanenti provvedimenti disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro il quale ha confermato quanto riportato nel referto di gara e relativo supplemento; constatato che, d’altro canto, non sono emersi specifici elementi che facciano ritenere possibile una revisione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo; visto l’art. 35, comma 1, sub1.1. che attribuisce, nell’ordinamento sportivo, fede privilegiata al referto di gara; visto l’art. 19, 4° comma, lettera d) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Città del Castello; • di confermare la sanzione della squalifica per otto giornate a carico del calciatore Mascotto Luca; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tamiazzo Stefano • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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