COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO A.S.D. BONAVIGO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 50 del 28/1/2009 – Squalifica per quattro giornate calciatore Harir Hicham– Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO A.S.D. BONAVIGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 50 del 28/1/2009 – Squalifica per quattro giornate calciatore Harir Hicham– Campionato di 2^
Categoria
La Società A.S.D. Bonavigo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 50 del 28/1/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro
giornate a carico del calciatore Harir Hicham :”espulso per aver contestato l’arbitro dandogli una manata sulla mano,
facendogli cadere il taccuino”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Bonavigo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato il contenuto del referto di gara;
valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore Harir Hicham che appare
congrua in relazione ai fatti accaduti;
visto l’art. 35, comma 1. , sub 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Bonavigo;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Harir Hicham
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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