COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.C.D. SPES POIANA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 48 del 21/1/2009 – Ammenda alla Società € 200,00; Squalifica per tre giornate calciatore Villanova Giovanni; squalifica sino al 20/7/2009 allenatore Scaggion Cesare – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RICORSO A.C.D. SPES POIANA
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 48 del 21/1/2009 – Ammenda alla Società € 200,00; Squalifica per tre giornate calciatore Villanova
Giovanni; squalifica sino al 20/7/2009 allenatore Scaggion Cesare – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C.D. Spes Poiana ha presentato ricorso avverso le delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 48 del 21/1/2009 del C.R. Veneto, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni
disciplinari :
- ammenda di € 200,00 a carico della Società : “per insistenti insulti all’arbitro durante la gara e reiterati dopo la fine della
stessa”;
- squalifica per tre giornate a carico del calciatore Villanova Giovanni : “perché dopo essere stato espulso, prima di
allontanarsi dal terreno di gioco irrideva e offendeva l’arbitro;
- squalifica sino al 20/7/2009 a carico dell’allenatore Scaggion Cesare : “perché dopo essere stato espulso, nel lasciare il
terreno di gioco proferiva offese e minacce verso il direttore di gara. Al termine dell’incontro attendeva l’arbitro
all’ingresso dello spogliatoio. Infine continuava a tenere nei confronti dell’arbitro un atteggiamento offensivo e
minaccioso, arrivando a colpire con i pugni la porta dello spogliatoio, comportamento gravemente irriguardoso tenuto
anche alla presenza delle Forze dell’ordine intervenute su richiesta dell’arbitro (ex art. 19, comma 1, lettera f) del
C.G.S.).
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Spes Poiana;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante legale della Società opponente assieme all’allenatore Scaggion;
sentito l’arbitro il quale, sostanzialmente, ha confermato quanto contenuto nel referto e nel supplemento di gara, salvo
precisare di non avere la certezza che fosse il Sig. Cesare Scaggion colui che ha colpito con i pugni la porta del suo
spogliatoio;
ritenuto di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società per insulti all’arbitro, da parte di
sostenitori, per tutta la durata della gara;
ritenuto altresì di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Villanova Giovanni, perché congrua in
relazione ai fatti ascritti;
ritenuto invece di dover ridurre la squalifica nei confronti del Sig. Scaggion Cesare non essendo provata la sua
responsabilità circa il fatto – qualificato particolarmente irriguardoso e minaccioso dal Giudice Sportivo di primo grado –
consistente nell’aver colpito con pugni la porta dello spogliatoio dell’arbitro;
considerata pertanto più consona al reale svolgersi dei fatti la squalifica sino al 30/4/2009 nei confronti del Sig. Scaggion
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ACD Spes Poiana;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società;
• di confermare la squalifica di tre giornate a carico del calciatore Villanova Giovanni
• di ridurre al 30/4/2009 la squalifica a carico dell’allenatore Scaggion Cesare.
La tassa reclamo non è stata versata.
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