COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO A.C.D. CALCIO VALSUGANA 98 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 48 del 21/1/2009 – Ammenda di € 80,00; Squalifica per tre giornate calciatori Galtarossa Piero e Pettenello Marco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.4. RICORSO A.C.D. CALCIO VALSUGANA 98
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 48 del 21/1/2009 – Ammenda di € 80,00; Squalifica per tre giornate calciatori Galtarossa Piero e
Pettenello Marco – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C.D. Calcio Valsugana 98 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale, pubblicate con il Comunicato n. 48 del 21/1/2009 del C.R. Veneto, con le quali sono state assunte la seguenti
sanzioni disciplinari :
- ammenda di € 80,00 a carico della Società A.C.D. Calcio Valsugana 98 : “per presenza, a fine gara, nei locali degli
spogliatoi, di persona non autorizzata che insultava l’arbitro”.
- squalifica per tre giornate a carico del calciatore Galtarossa Piero : “espulso per aver insultato l’arbitro, al termine della
gara reiterava gli insulti”;
- squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pettenello Marco : una giornata per l’espulsione e due giornate perché
dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Calcio Valsugana 98;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutate le decisioni inflitte dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrue ed aderenti ai fatti come repertati;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1., sub 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Calcio Valsugana 98;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Galtarossa Piero
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pettenello Marco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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