COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.C.D. ANNONESE F.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S,.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 21/1/2009 – Squalifica per cinque giornate calciatore Maser Andrea – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.C.D. ANNONESE F.C. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S,.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 21/1/2009 – Squalifica per cinque giornate calciatore Maser Andrea – Campionato di 3^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale visto il ricorso in oggetto, proposto dalla Società ACD Annonese FC, ne dichiara l’inammissibilità perché risulta inviato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’ASD Annonese F.C. per tardività nell’inoltro; • di confermare la squalifica di cinque giornate a carico del calciatore Maser Andrea; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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