COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. RICORSO POL. EUGANEA ROVOLON Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 21/1/2009 – Applicazione art. 17, comma 5, lettera c) C.G.S.; Inibizione sino al 14/2/2009 Dirigente Gomiero Claudio – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. RICORSO POL. EUGANEA ROVOLON Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 21/1/2009 – Applicazione art. 17, comma 5, lettera c) C.G.S.; Inibizione sino al 14/2/2009 Dirigente Gomiero Claudio – Campionato Juniores Provinciale La Commissione Disciplinare Territoriale visto il ricorso in oggetto; constatato che dalla documentazione in atti, non risulta essere stata presentata l’attestazione dell’avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte, come disposto dall’art. 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Pol. Euganea Rovolon; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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