COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Bussola Luca – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Bussola Luca – Campionato di 2^ Categoria
La Società Carianese Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 51 del 4/2/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica per tre
giornate a carico del calciatore Bussola Luca : “una giornata per espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del
provvedimento, ha insultato l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Carianese Calcio;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuto non sussistere i presupposti per la riduzione della squalifica ed apparendo la stessa congrua rispetto ai fatti come
risultanti dagli atti del procedimento;
tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata (v. art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla Società Carianese Calcio;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Bussola Luca;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S. CARIANESE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 51 del 4/2/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Bussola Luca – Campionato di 2^ Categoria"